Lavoro in carcere
L'art. 15 dell’ordinamento penitenziario, legge 26 luglio 1975 n. 354, individua il lavoro come uno degli elementi del trattamento rieducativo stabilendo che, salvo casi di impossibilità, al condannato e all’internato è assicurata un’occupazione lavorativa.
L'art. 20 dell’ordinamento penitenziario definisce le principali caratteristiche del lavoro negli istituti penitenziari.
E’ obbligatorio. Negli istituti penitenziari deve essere favorita la destinazione dei detenuti e degli internati al lavoro e la loro partecipazione a corsi di formazione professionale. In questo senso, possono essere stipulati rapporti con aziende pubbliche o con aziende private convenzionate e con l'ente Regione al fine di istituire all'interno degli istituti lavorazioni organizzate o corsi di formazione professionale.
Non ha carattere afflittivo. Non rappresenta pertanto un inasprimento della pena ma è considerato come una forma di organizzazione necessaria alla vita della comunità carceraria. Carattere che ricalca i contenuti dell’71 delle regole minime Onu ed è confermato dell’articolo 26,1 delle regole penitenziarie europee - adottate con la raccomandazione R 2006 2 del Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa - che considerano il lavoro elemento positivo del trattamento.
E’ remunerato. Il compenso è calcolato in base alla quantità e alla qualità di lavoro prestato, in misura non inferiore ai 2/3 del trattamento economico previsto dai contratti collettivi nazionali. Sono riconosciute, inoltre, le medesime garanzie assicurative, contributive e previdenziali di quelle previste in un rapporto di lavoro subordinato (art.20, co. 2 ord. penit., art. 76 reg.min.Onu e art. 77 reg. penit. eur.).
L’organizzazione e i metodi devono riflettere quelli della società libera. Questo per preparare i detenuti alle normali condizioni del lavoro libero e favorirne il reinserimento sociale (art. 20 ord. penit., art. 72 reg.min. Onu e dall’art. 73 reg. penit. eur.).
All’interno degli istituti di pena, l’amministrazione allestisce officine e lavorazioni per la realizzazione di mobilio, oggetti e suppellettili necessari al fabbisogno degli istituti penitenziari. Per aumentare le possibilità di occupazione in attività qualificate e spendibili nel mondo libero, l’Amministrazione offre inoltre in comodato d’uso gratuito i locali e, ove possibile, i macchinari per le lavorazioni, a imprese o cooperative che in questo modo realizzano le loro attività produttive (o almeno una parte di esse) assumendo detenuti.
Nell’ultimo decennio sono stati introdotti nuovi strumenti normativi per la creazione e la gestione del lavoro di persone in esecuzione penale. In particolare la legge 193/2000 - c.d. legge Smuraglia - che offre agevolazioni fiscali e contributive per le cooperative sociali e le imprese che assumono detenuti sia all’interno degli istituti penitenziari che nel lavoro all’esterno (art. 21 dell’ordinamento penitenziario).
Lavoro di recupero ambientale
Dall’inizio degli anni ’90 molti istituti penitenziari, in collaborazione con i comuni e con altre realtà territoriali e del terzo settore, hanno avviato attività di manutenzione e pulizia degli spazi verdi. In seguito questi progetti si sono estesi fino a comprendere la vasta gamma dei servizi ambientali - dal recupero di zone di degrado urbano, alla bonifica, allo smaltimento di rifiuti speciali e/o pericolosi -e altri servizi di pubblica utilità. In molte strutture i progetti di educazione ambientale sono stati inseriti nell’ambito dei programmi didattici e formativi offerti ai detenuti.
L’impiego di persone in esecuzione penale - ammesse ad esperienze premiali, al lavoro all’esterno o alle misure alternative.-per interventi di tutela ambientale si è dimostrato produttivo nelle realtà che l’hanno sperimentato al punto che quasi tutte le esperienze si sono ormai consolidate ed ampliate.
I progetti sono generalmente incentrati sull’acquisizione di capacità e competenze specifiche utilizzabili in un futuro reinserimento lavorativo.
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