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L'osservazione e il trattamento

L'obiettivo della rieducazione viene perseguito, nella fase dell'esecuzione della pena, attraverso un complesso di attività, di misure e interventi, rivolti a condannati e internati che prende il nome di trattamento rieducativo.
Il trattamento deve essere individualizzato e diretto a promuovere un processo di modificazione degli atteggiamenti che sono da ostacolo ad un’effettiva partecipazione sociale in modo da poter perseguire l'obiettivo finale che consiste nel reinserimento sociale dei condannati.
All’elaborazione del programma di trattamento individualizzato si giunge dopo una fase di osservazione della personalità, attività “diretta all'accertamento dei bisogni di ciascun soggetto connessi alle eventuali carenze fisico-psichiche, affettive, educative e sociali, che sono state di pregiudizio all'instaurazione di una normale vita di relazione” (art. 27, c. 1, del regolamento di esecuzione, D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230).
Oltre ad offrire elementi utili per individuare interventi ed offerte trattamentali, quanto acquisito nella fase di osservazione è importante per una riflessione sulle condotte antigiuridiche poste in essere dal condannato, sulle motivazioni e sulle conseguenze negative delle stesse nonché sulle eventuali azioni di riparazione delle conseguenze del reato.
L’osservazione inizia con l’ingresso in carcere e segue l’individuo fino al termine dell’esecuzione penale, rilevando così i mutamenti che a livello personale e di vita di relazione si manifestano, verificando i risultati degli interventi attuati, aggiornando il programma di trattamento sulla base dei progressi o delle  difficoltà che si registrano nel corso dell’esecuzione della pena.
L’osservazione è condotta dall’équipe, costituita da una pluralità di attori che operano secondo un approccio integrato, finalizzato a realizzare una gestione estesa e condivisa dei processi di inclusione sociale.  All’équipe di norma partecipano il direttore dell’istituto, l’educatore, l’assistente sociale, l’esperto ex art. 80 L. 354/75 (psicologo, criminologo, etc.), la polizia penitenziaria. Collaborano, inoltre, alle attività di osservazione e trattamento il sanitario, i volontari, il cappellano, gli insegnanti nell’ambito di un gruppo allargato definito Gruppo di osservazione e trattamento (G.O.T.)