Benefici premiali
La liberazione anticipata
L’art. 54 della legge 354/75 stabilisce che al condannato che ha dato prova di partecipazione all’opera di rieducazione è concessa una detrazione di quarantacinque giorni per ogni singolo semestre di pena scontata. Sono valutati, ai fini della concessione, anche il periodo trascorso in custodia cautelare o di detenzione domiciliare. Il beneficio è concesso anche all’affidato che abbia dato prova, nel periodo della misura alternativa, di un “concreto recupero sociale, desumibile da comportamenti rilevatori del positivo evolversi della sua personalità" (art.47, comma 12 bis).
Competente a decidere sulla riduzione della pena è il magistrato di sorveglianza.
Il beneficio è revocato in caso di condanna irrevocabile per delitto non colposo commesso successivamente alla concessione del beneficio.
Permessi di necessità
Previsti dall’art. 30 dell’ordinamento penitenziario, sono strumenti di sostegno per i detenuti in circostanze eccezionali. Possono essere concessi ai detenuti e agli internati dal magistrato di sorveglianza e agli imputati dall’autorità che procede per recarsi a visitare familiari in pericolo di vita o per eventi familiari di particolare gravità.
Permessi premio
Previsti dall’art. 30ter dell’ordinamento penitenziario, sono parte integrante del programma di trattamento e possono essere concessi dal magistrato di sorveglianza ai condannati che non risultino socialmente pericolosi e abbiano tenuto una condotta regolare.
La concessione dei permessi premio è ammessa nei confronti
- dei condannati all’arresto o a una pena non superiore ai tre anni, anche se congiunta all’arresto
- dei condannati all’arresto o a una pena non superiore ai tre anni, anche se congiunta all’arresto recidivi ai sensi dell’art. 99 , comma 4 del codice penale dopo l'espiazione di un terzo della pena
- dei condannati alla reclusione superiore ai tre anni che abbiano espiato almeno un quarto della pena
- dei condannati alla reclusione superiore ai tre anni recidivi ai sensi dell’art. 99, comma 4 del codice penale dopo l'espiazione di metà della pena
- dei condannati alla reclusione per i reati previsti dall’art. 4bis ord. penit. che abbiano espiato almeno metà della pena e, comunque, non oltre i 10 anni
- dei condannati alla reclusione per i reati previsti dall’art. 4bis ord. penit. recidivi ai sensi dell'art. 99, comma 4 del codice penale dopo l'espiazione di due terzi della pena e non oltre quindici anni
- dei condannati all’ergastolo dopo l’espiazione di almeno 10 anni o di 15 se recidivi ai sensi dell’art. 99, comma 4 del codice penale
La durata di un permesso premio non può superare i 15 giorni e non possono essere concessi più di 45 giorni complessivi di permessi l’anno.
Altri limiti alla concessione di permessi sono previsti per autori di particolari reati:
- I condannati per reati associativi (previsti dall’art. 416 bis e 630 c.p., art. 74 Dpr 309/90) possono avere i permessi premio solo se collaborano con la giustizia (art. 4 bis ord. penit., periodo 1)
- I condannati per i delitti di cui agli articoli 289 bis e 640 del codice penale che abbiano provocato la morte del sequestrato devono aver espiato almeno i due terzi della pena o 26 anni se ergastolani (art. 58 quater comma 4 ord. penit.)
- I condannati per altri reati gravi (commessi per finalità di terrorismo, omicidio, rapina aggravata, estorsione aggravata, traffico aggravato di droga) possono avere i permessi premio solo se non vi sono elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva (art. 4 bis ord. penit., comma 1 periodo 3)
Chi è evaso oppure ha avuto la revoca di una misura alternativa, è escluso dai permessi premio per tre anni. Non può averla per cinque anni chi ha commesso un reato punibile con una pena massima pari o superiore a tre anni, durante un’evasione, un permesso premio, il lavoro all’esterno o mentre si trovava in misura alternativa.
La remissione del debito
La disciplina di questo particolare provvedimento premiale è contenuta nell’art. 6 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, che ha abrogato l’articolo 56 dell’ordinamento penitenziario.
Il beneficio consiste nell’esenzione dei condannati e degli internati dal pagamento delle spese sia del procedimento sia del loro mantenimento in istituto.
L’applicazione del beneficio è possibile alla duplice condizione che i condannati e gli internati si trovino in disagiate condizioni economiche e che abbiano tenuto regolare condotta.
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