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Rapporti con le famiglie

L’ordinamento intende valorizzare e tutelare i rapporti familiari in quanto validi punti di riferimento per la persona detenuta.
L’art. 15 della legge 26 luglio 1975, n. 354 li colloca tra i principali elementi del trattamento mentre l’art. 28 afferma che “particolare cura è dedicata a mantenere, migliorare o ristabilire le relazione dei detenuti e degli internati con le famiglie”.
Anche le regole penitenziarie europee con l' art.24, 4, raccomandano di “mantenere e sviluppare" i legami familiari.

Per sostenere i legami familiari, in particolar modo quando i detenuti abbiano figli minori di dieci anni è possibile concedere un numero di visite e telefonate maggiore di quello previsto dal regolamento di esecuzione oppure autorizzare il detenuto a trascorrere parte della giornata insieme ai congiunti in appositi locali o in aree verdi.
Eventuali problemi familiari devono inoltre essere segnalati all’Ufficio di esecuzione penale esterna per interventi specifici.
Il rilievo dei rapporti familiari emerge chiaramente anche dall’art. 42, comma 2 che definisce come criterio per la scelta dell’istituto di destinazione, in caso di trasferimenti, l’istituto penitenziario più vicino al luogo di residenza della famiglia.