Ospedali psichiatrici giudiziari
Gli Ospedali psichiatrici giudiziari (OPG) sono istituti ai quali vengono assegnati:
- gli internati prosciolti per infermità mentale (art. 89 e segg. c.p.) sottoposti al ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario (art. 222 c.p.)
- detenuti assegnati alla casa di cura e custodia previo accertamento della pericolosità sociale (art. 219 c.p.)
- persone sottoposte alla misura di sicurezza provvisoria in ospedale psichiatrico giudiziario (art. 206 c.p.)
- detenuti minorati psichici (art. 111 D.P.R. 230/2000 - Nuovo regolamento di esecuzione dell’ordinamento penitenziario)
- detenuti imputati soggetti a custodia preventiva sottoposti a perizia psichiatrica (art. 318 c.p.p.)
- internati con infermità mentale sopravvenuta per i quali sia stato ordinato l’internamento in ospedale psichiatrico giudiziario o in casa di cura e custodia (art. 212 c.p.)
- detenuti condannati con sopravvenuta infermità di mente (art. 148 c.p.)
- detenuti cui deve essere accertata l’infermità psichica qualora non sia possibile sottoporli ad osservazione presso l’istituto penitenziario in cui si trovano od in altro istituto della medesima categoria (art. 112 c.2 D.P.R. 230/2000 – Nuovo regolamento di esecuzione dell’ordinamento penitenziario).
848 800 110 