Organizzazione dei servizi sanitari
Il passaggio della medicina penitenziaria al Servizio sanitario nazionale ha comportato una complessa fase di adeguamento strutturale e funzionale e, pertanto, il nuovo assetto organizzativo del servizio sanitario negli istituti penitenziari è ancora da definire sotto alcuni aspetti.
Nell’ambito della direzione generale dei detenuti e del trattamento, del dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, l’Ufficio servizio sanitario esercita le funzioni di organizzazione dei servizi sanitari negli istituti penitenziari.
Il modello attuale, in via di aggiornamento, prevede presso i provveditorati l’Unità operativa di sanità penitenziaria che collabora con il provveditore regionale al coordinamento, pianificazione, attuazione dei programmi di intervento, e loro verifica.
Per quanto riguarda l’organizzazione del servizio sanitario, l’art. 11 dell’ord. penit. prevede in ciascun istituto penitenziario la presenza di un Presidio sanitario. Gli istituti sono raggruppati in tre diversi livelli assistenziali di base cui corrispondono diversi modelli organizzativi di assistenza cioè presidi sanitari con diverso grado di offerta:
- strutture sanitarie di primo livello - negli istituti con un numero di detenuti non superiore a 225 detenuti, prevedono un servizio medico giornaliero non continuativo, ma anche il servizio di guardia medica. Salvo eccezioni, sono anche garantite le prestazioni specialistiche più richieste.
- strutture sanitarie di secondo livello - negli istituti con un numero di detenuti superiore a 225 detenuti, prevedono un servizio sanitario giornaliero continuativo. Tali strutture hanno a disposizione diverse specialità mediche e hanno in dotazione strumenti diagnostici di base, in modo da limitare il ricorso a visite specialistiche e a ricoveri a fine diagnostico esterni.
- strutture sanitarie di terzo livello - corrispondono ai centri clinici dell’amministrazione penitenziaria in grado di affrontare necessità medico-chirurgiche anche di elevato livello e agli Ospedali psichiatrici giudiziari.
Oltre al numero dei detenuti, altri criteri per la predisposizione dei servizi sanitari sono l’ordine e la sicurezza ad esempio per gli istituti con detenuti in regime di 41 bis, o collaboratori.
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