Esecuzione in ospedali psichiatrici giudiziari
La misura del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario (O.P.G.) è disposta, secondo quanto stabilito dall’art.222 del codice penale, per un periodo non inferiore a due anni nel caso di proscioglimento per infermità psichica, intossicazione cronica da alcool o da sostanze stupefacenti, salvo che si tratti di contravvenzioni o di reati per i quali legge stabilisce la pena pecuniaria o la reclusione per un periodo non superiore nel massimo a due anni, nei quali casi la sentenza di proscioglimento è comunicata all’autorità di pubblica sicurezza.
Il giudice, della cognizione o dell’esecuzione, è obbligato, secondo la giurisprudenza di legittimità e quella costituzionale, a verificare lo stato di salute psichica dl soggetto e il perdurare dell’infermità mentale al momento del ricovero.
La durata minima del ricovero in O.P.G. è di 10 anni se per il fatto la legge prevede la pena dell’ergastolo, di cinque se la pena stabilita è della reclusione per un periodo non inferiore nel minimo a 10 anni.
Il giudice, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n.253 del 18/07/03 può adottare in luogo del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario una misura di sicurezza che ritenga più adeguata. In questa ipotesi, è il tribunale di sorveglianza a verificare se le condizioni di salute psichica sono incongruenti con una diagnosi di pericolosità sociale attuale. Da tenere presente l’importante distinzione stabilita dalla Suprema Corte (Cass. I, 20/9/96 n. 8996) tra pericolosità sociale e pericolosità sul piano psichiatrico, risultante cioé dalle relazioni peritali. Il giudice deve valutare la prima utilizzando i parametri previsti dall’art. 133 del codice penale.
La misura può essere disposta in via provvisoria e cautelare dal giudice dell’esecuzione.
A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 324 del 24/07/98 il ricovero in O.P.G. non si applica ai minorenni.
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