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Esecuzione in colonie agricole o case di lavoro

L’art. 216 del codice penale prevede che siano assegnati a colonia agricola o a casa di lavoro

  •  coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza
  •  coloro che,  essendo stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, e non essendo più sottoposti a misura di sicurezza, commettono un nuovo delitto, non colposo, che sia ulteriore manifestazione  della abitualità, della professionalità o della tendenza a delinquere
  •  le persone condannate o prosciolte negli altri casi indicati espressamente nella legge agli artt. 212, 215, 224, 226 e 231 del codice penale.

L’assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro ha la durata minima di un anno.
La durata minima è di due anni per i delinquenti abituali, di tre anni per i delinquenti professionali, di quattro anni per i delinquenti per tendenza.
Nelle colonia agricole e nelle case di lavoro i delinquenti abituali, professionali e per tendenza sono assegnati a sezioni speciali.
L art. 218 del codice penale attribuisce al giudice il potere di stabilire se la misura di sicurezza debba essere eseguita in una colonia agricola o in una casa di lavoro, tenuto conto delle condizioni e attitudini della persona a cui il provvedimento si riferisce.
Il provvedimento può essere modificato nel corso dell’esecuzione in rapporto all’evoluzione della personalità del soggetto.