Semidetenzione
CHE COS'È
La semidetenzione è una modalità di sostituzione delle pene detentive brevi (art. 53 L. 689/81).
Consiste nell'obbligo per il soggetto di trascorrere almeno dieci ore al giorno negli Istituti di pena adibiti all'esecuzione del regime di semilibertà o nelle sezioni autonome di istituti ordinari destinate all'esecuzione della misura.
CONDIZIONI
Il giudice può sostituire la pena detentiva con la semidetenzione quando ritiene che essa non debba essere superiore ad un anno (art. 53 L. 689/81).
La semidetenzione è subordinata ad alcuni limiti soggettivi (recidiva, ecc.) ed oggettivi (reati ostativi), per i quali si rimanda agli artt. 59 e 60 della L. 689/81.
PRESCRIZIONI
La semidetenzione viene attuata attraverso la prescrizione dei seguenti obblighi e divieti determinati con ordinanza del Magistrato di Sorveglianza:
- divieto di detenere a qualsiasi titolo armi, munizioni ed esplosivi;
- sospensione della patente di guida (qualora sia necessaria per l'attività lavorativa il Magistrato di Sorveglianza può regolamentare tale sospensione in base all'art. 62 2° comma L. 689/81);
- ritiro del passaporto, nonché la sospensione della validità ai fini dell'espatrio di ogni altro documento equipollente;
- obbligo di conservare e di esibire ad ogni richiesta degli organi di polizia e nel termine fissato, la copia dell'ordinanza del Magistrato di Sorveglianza di determinazione o di modificazione delle prescrizioni.
Gli organi competenti per il controllo sull'adempimento delle prescrizioni sono l'Ufficio di pubblica sicurezza del comune ove si svolge la misura o il comando dell'Arma dei carabinieri.
COMPITI DELL' U.E.P.E.
L' Ufficio di esecuzione penale esterna non ha competenze specifiche relative ai soggetti in semidetenzione, per cui può svolgere interventi in caso di eventuali richieste del direttore dell'istituto penitenziario o del Magistrato di Sorveglianza.
MODALITA' DI ESECUZIONE
I soggetti semidetenuti possono beneficiare di sospensioni della pena per un periodo non superiore a sette giorni per motivi di particolari rilievo, attinenti al lavoro, lo studio o la famiglia. In caso di ritardo di rientro superiore alle dodici ore, la pena sostituiva viene convertita in pena detentiva.
L'esecuzione della semidetenzione è altresì sospesa in caso di notifica di un ordine di carcerazione o di consegna, o in caso di arresto in flagranza di reato, di fermo o di cattura del condannato o di applicazione provvisoria di una misura di sicurezza.
La semidetenzione è eseguita dopo le pene detentive. Le misure alternative alla detenzione non sono applicabili ai soggetti in esecuzione di pena sostitutiva.
REVOCA
Quando vengono violate le prescrizioni, la Pubblica Sicurezza o il Direttore dell'Istituto di pena devono informare senza indugio il Magistrato di Sorveglianza che proporrà al Tribunale di Sorveglianza la conversione della pena sostitutiva nella pena detentiva sostituita (art. 66 L. 689/81).
848 800 110 