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Pena pecuniaria

LE MODIFICHE INTRODOTTE DALLA LEGGE N. 689 DEL 1981

 

  1. PENA PECUNIARIA COME SANZIONE SOSTITUTIVA

    (art. 53 L. 689/81)

    Le pene pecuniarie (multa e ammenda) diventano, con la legge n. 689 del 1981, una modalità di sostituzione delle pene detentive brevi (art. 53 L. 689/81).

    Il giudice può sostituire la pena detentiva con la pena pecuniaria della specie corrispondente (multa o ammenda) quando ritiene che essa non debba essere superiore ai tre mesi (art. 53 L. 689/81).

    La pena pecuniaria come sanzione sostitutiva è subordinata ad alcuni limiti soggettivi (recidiva, ecc.) ed oggettivi (reati ostativi), per i quali si rimanda agli artt. 59 e 60 della L. 689 del 24.11.81.
     
  2. CONVERSIONE DI PENE PECUNIARIE

    (art. 102 L. 689/81)

    Quando viene accertata la impossibilità a pagare la multa o l'ammenda, o una rata di esse, si convertono in libertà controllata, per un periodo massimo, rispettivamente di un anno e di sei mesi.

    Qualora la pena pecuniaria da convertire non sia superiore ad un milione, la stessa può essere convertita in lavoro sostitutivo.

    Il Pubblico Ministero trasmette gli atti al Magistrato di Sorveglianza competente che, in seguito agli opportuni accertamenti, provvede alla conversione della pena pecuniaria.