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Sanzioni sostitutive

Le sanzioni sostitutive sono state introdotte nel nostro ordinamento dalla legge 689/1981 e derivano dall’esigenza di configurare validi strumenti alternativi alla pena detentiva nei casi di minore allarme sociale.
Il giudice ha la facoltà di scegliere di commutare la pena inflitta al reo in una delle sanzioni sostitutive nei limiti e secondo i modi disposti dalla legge. La loro applicazione è affidata quindi al potere decisorio del giudice che può concederle ex officio o su istanza di parte, revocarle o convertirle nel caso in cui il reo violi le prescrizioni previste dalle pene stesse.