Espulsione come sanzione alternativa alla detenzione
L’espulsione come misura alternativa alla detenzione, prevista dall' art. 16 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, è disposta nei confronti del detenuto straniero, identificato, che deve scontare una pena detentiva, anche residua, non superiore a due anni.
Si applica, inoltre, quando ricorrono le condizioni previste dall’art. 13 comma 2 del Testo Unico: ovvero se lo straniero, entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera e vi si è trattenuto senza chiedere il permesso di soggiorno, ed è considerato socialmente pericoloso ai sensi della legge 27 dicembre 1956 n. 1423.
L’espulsione è disposta dal magistrato di sorveglianza che decide con decreto motivato dopo avere acquisito dagli organi di polizia informazioni sull’identità e la nazionalità dello straniero. Il decreto è comunicato all’interessato che, entro il termine di dieci giorni, può proporre opposizione davanti al Tribunale di Sorveglianza. Il Tribunale decide entro il termine di dieci giorni.
L’esecuzione del decreto rimane sospesa fino alla decorrenza dei termini di impugnazione e della decisione del Tribunale di Sorveglianza. Lo stato di detenzione permane comunque fino a quando siano acquisiti i documenti di viaggio. L’espulsione è eseguita dal questore competente per il luogo di detenzione, che dispone l’accompagnamento alla frontiera per mezzo della forza pubblica.
La pena è estinta alla scadenza del termine di dieci anni dall’esecuzione del provvedimento di espulsione, sempre che lo straniero non sia rientrato illegalmente nel territorio dello Stato. In tale caso, è ripristinato la detenzione e l’esecuzione della pena.
L’espulsione come misura alternativa non può essere disposta:
1. Quando la condanna riguarda uno dei delitti indicati dall’articolo 407 comma 2 del codice di procedura penale: art. 575 (omicidio), art. 628 comma 3 (rapina aggravata, art. 629 (estorsione), art. 630 (sequestro di persona a scopo di estorsione);
2. nei casi indicati dall’art. 19 del Testo Unico:
a) quando lo straniero potrebbe essere oggetto, nello Stato di destinazione, di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa essere rinviato presso un altro Stato nel quale non sia protetto da persecuzioni;
b) quando lo straniero è minore degli anni diciotto (facendo salvo il diritto a seguire il genitore o l’affidatario espulso);
c) quando lo straniero è in possesso della carta di soggiorno, (salvo che non ricorrano gravi motivi di ordine pubblico o sicurezza nazionale, ovvero quando lo straniero sia ritenuto pericoloso socialmente ai sensi legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e della legge 19 marzo 1990, n. 55);
d) quando lo straniero è convivente con parenti entro il quarto grado o con il coniuge di nazionalità italiana;
e) nei casi di donne in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio cui provvedono.
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