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Affidamento in prova al servizio sociale per il condannato militare

(ART. 1 L. 167 del 29/04/1983)

Che cos'è

L'affidamento in prova al servizio sociale per i condannati militari ha l'obiettivo di evitare che i soggetti, che si rifiutano di prestare sia il servizio di leva sia il servizio sostitutivo civile, entrino in carcere.

La normativa (Legge n. 167/83) rimanda alla regolamentazione prevista dall'art. 47della Legge 354 del 1975 per l'affidamento in prova al servizio sociale.
 

Condizioni per la concessione

Pena detentiva inflitta dal Tribunale Militare per il rifiuto di prestare il servizio militare ed il servizio sostitutivo civile.
 

Istanza

L'istanza, ai sensi dell'art. 8 della Legge 167/83, "può essere presentata dal condannato, dai suoi prossimi congiunti o dal difensore nonché proposta dal comandante dello stabilimento militare di pena".

La competenza per la concessione della misura è del Tribunale Militare di Sorveglianza.
 

Compiti dell'Ufficio di esecuzione penale esterna prima dell'ammissione

L'Ufficio di esecuzione penale esterna svolge l'inchiesta di servizio sociale richiesta dal Tribunale di Sorveglianza Militare per fornire elementi, oggettivi e soggettivi, relativi al condannato con particolare riferimento all'ambiente sociale e familiare di appartenenza ed alle risorse personali, familiari, lavorativi ed ambientali.
 

Ordinanza

L'affidamento viene concesso con provvedimento di ordinanza dal Tribunale di sorveglianza  militare.
 

Inizio dell'affidamento

L'affidamento ha inizio, previa notifica degli organi competenti, dal momento in cui il soggetto sottoscrive il verbale di determinazione delle prescrizioni, con l'impegno a rispettarle:
- se il condannato è in libertà, davanti al direttore dell'Ufficio esecuzione penale esterna 
- se il soggetto è detenuto, davanti al direttore dell'Istituto.
Viene disposto dal Tribunale di sorveglianza militare contestualmente all'ordinanza di concessione della misura.
 

Il verbale dell'affidamento

detta le prescrizioni che il soggetto in affidamento dovrà seguire.
Prescrizioni indispensabili sono quelle relative ai seguenti aspetti:

  • rapporti con l'Ufficio di esecuzione penale esterna
  • dimora
  • libertà di locomozione
  • divieto di frequentare determinati locali
  • lavoro
  • divieto di svolgere attività o di avere rapporti personali che possono portare al compimento di altri reati

 Prescrizioni eventuali possono riguardare 

  • divieto di soggiornare in tutto o in parte in uno o più Comuni
  • obbligo di soggiornare in un Comune determinato
  • adempiere puntualmente agli obblighi di assistenza familiare.

Durante il periodo di affidamento le prescrizioni possono essere modificate dal Magistrato di Sorveglianza militare, tenuto conto anche delle informazioni dell'Ufficio di esecuzione penale esterna.
 

Compiti dell'Ufficio di esecuzione penale esterna nel corso della misura

I compiti dell'Ufficio di esecuzione penale esterna sono quelli previsti per l'affidamento in prova al servizio sociale (art. 47 L. 354/75).
 

Modalità di esecuzione della misura

Anche le modalità di esecuzione della misura sono quelle previste per l'affidamento in prova al servizio sociale (art. 47 o.p.).

La competenza per quanto attiene all'esecuzione della misura è del magistrato militare di sorveglianza.
 

Conclusione della misura

L'affidamento si conclude: 

  • con l'esito positivo del periodo di prova che estingue la pena ed ogni altro effetto penale
  • con la revoca della misura, nei casi previsti dalla normativa