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Detenzione domiciliare speciale

Detenzione domiciliare speciale
(art. 47 quinquies O.P.)

Che cos’è
La misura alternativa o di comunità della detenzione domiciliare speciale è stata introdotta dall’art. 3 della legge 8 marzo 2001 n. 40, di modifica dell’Ordinamento penitenziario.
Con tale beneficio si è voluto consentire alle condannate, madri di bambini di età inferiore agli anni dieci, di espiare la pena nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, ovvero in luogo di cura, assistenza o accoglienza, al fine di provvedere alla cura e all’assistenza dei figli.
La detenzione domiciliare speciale può essere concessa, quando non ricorrono le condizioni di cui all’articolo 47 ter (pena inferiore ai 4 anni), solo se non sussiste un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti e se vi è la possibilità di ripristinare la convivenza con i figli.
La detenzione domiciliare speciale può essere concessa, alle stesse condizioni previste per la madre, anche al padre detenuto, se la madre è deceduta, o impossibilitata ad assistere i figli, e non vi è modo di affidare i figli ad altri che al padre.

Chi può essere ammesso alla detenzione domiciliare speciale 

  •  la madre di bambini di età inferiore ad anni dieci, con lei conviventi;
  •  il padre di bambini di età inferiore ad anni dieci con lui conviventi, quando la madre sia deceduta, o altrimenti assolutamente impossibilitata a dare assistenza ai figli;
  • che abbiano espiato almeno un terzo della pena, o almeno 15 anni in caso di condanna all’ergastolo.

Esclusioni dall’ammissione alla detenzione domiciliare speciale
La detenzione domiciliare speciale non può essere concessa a coloro che sono stati dichiarati decaduti dalla potestà sui figli, a norma dell’articolo 330 del codice civile.
Nel caso che la decadenza intervenga nel corso dell’esecuzione della misura alternativa o di comunità, questa è immediatamente revocata.
I detenuti e gli internati per i delitti previsti dall’art. 4 bis O.P. possono essere ammessi alla detenzione domiciliare speciale solo se collaborano con la giustizia ai sensi dell’art. 58 ter O.P.
Chi è evaso, oppure ha avuto la revoca di una misura alternativa o di comunità, non può essere ammesso alla detenzione domiciliare speciale per 3 anni (art. 58 quater, commi 1 e 2, O.P.).
I condannati per i delitti di cui all’art. 4 bis O.P. non possono essere ammessi alla detenzione domiciliare speciale per 5 anni nel caso abbiano commesso il reato di evasione (385 c.p.) o quando si procede o è pronunciata condanna per un delitto doloso punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, commesso durante il lavoro all’esterno o la fruizione di un permesso premio e di una misura alternativa alla detenzione.
Il beneficio non può essere concesso più di una volta al condannato al quale sia stata applicata la recidiva prevista dall’art. 99, quarto comma, del codice penale.

Istanza di detenzione domiciliare speciale
L’istanza per poter usufruire della detenzione domiciliare speciale deve essere inviata:
• se il condannato è in libertà, al Pubblico Ministero della Procura che ha disposto la sospensione dell’esecuzione della pena.
Il Pubblico Ministero trasmette l’istanza al Tribunale di Sorveglianza competente, che fissa l’udienza;
• se il condannato è detenuto, al Tribunale di Sorveglianza competente, che fissa l’udienza.

Compiti dell’Ufficio di esecuzione penale esterna
L’Ufficio di esecuzione penale esterna:
• se il condannato è in libertà, svolge l’inchiesta richiesta dal Tribunale di Sorveglianza;
• se il condannato è detenuto, partecipa al gruppo per l’osservazione scientifica della personalità e dà il suo contributo di consulenza per elaborare collegialmente la relazione "di sintesi", da inviare al Tribunale di Sorveglianza.
In entrambi i casi l’Ufficio di esecuzione penale esterna svolge un’inchiesta per fornire al Tribunale di Sorveglianza o all’Istituto di pena elementi, oggettivi e soggettivi, relativi al condannato, con particolare riferimento all’ambiente sociale e familiare di appartenenza ed alle risorse personali, familiari ed ambientali.

Ordinanza
Il Tribunale di Sorveglianza, nel disporre la detenzione domiciliare speciale, ne fissa le modalità di attuazione, secondo quanto stabilito dall’articolo 284 del codice di procedura penale e, in particolare:
• precisa il periodo di tempo che la persona può trascorrere all’esterno del proprio domicilio;
• detta le prescrizioni relative agli interventi dell’Ufficio di esecuzione penale esterna.
Tali prescrizioni e disposizioni possono essere modificate dal Magistrato di Sorveglianza competente per il luogo in cui si svolge la misura alternativa o di comunità.

Esecuzione della detenzione domiciliare speciale
La detenzione domiciliare speciale ha inizio dal momento in cui al condannato è notificata l’ordinanza di ammissione della misura da parte degli organi competenti.
Il condannato in detenzione domiciliare speciale non è sottoposto al regime penitenziario previsto dall’Ordinamento penitenziario e dal suo regolamento di esecuzione.
Al condannato in detenzione domiciliare speciale possono essere concessi i benefici previsti dalla normativa per tutti i detenuti e quindi, in particolare, la liberazione anticipata (art. 54 O.P.).
Nessun onere grava sull’amministrazione penitenziaria per il mantenimento, la cura e l’assistenza medica del condannato che si trovi in detenzione domiciliare speciale.

Compiti dell’ufficio di esecuzione penale esterna nel corso della misura alternativa o di comunità
L’Ufficio di esecuzione penale esterna controlla la condotta del condannato e lo aiuta a superare le difficoltà di adattamento alla vita sociale, anche mettendosi in relazione con la sua famiglia, con le agenzie private e pubbliche presenti nella comunità e con gli altri suoi ambienti di vita; riferisce periodicamente al Magistrato di Sorveglianza sul comportamento del condannato.

Prosecuzione della misura
Al compimento del decimo anno di età del figlio, su domanda del condannato già ammesso alla detenzione domiciliare speciale, il Tribunale di Sorveglianza può:
• disporre la proroga del beneficio, se ricorrono i requisiti per l’applicazione della semilibertà (espiazione di metà della pena, o dei due terzi nel caso di reati previsti all’art. 4 bis O.P.);
• disporre l’ammissione di una diversa misura (assistenza all’esterno dei figli minori, di cui all’art. 21 bis O.P.), tenuto conto del comportamento dell’interessato nel corso della misura alternativa o di comunità, desunto dalle relazioni redatte dall’Ufficio di esecuzione penale esterna, nonché della durata della misura e dell’entità della pena residua.

Revoca della misura alternativa o di comunità
La detenzione domiciliare speciale è revocata se il comportamento del condannato, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appare incompatibile con la prosecuzione della misura alternativa o di comunità.
Il condannato ammesso al regime della detenzione domiciliare speciale che rimane assente dal proprio domicilio, senza giustificato motivo, per non più di dodici ore, può essere proposto per la revoca della misura.
Se l’assenza si protrae per un tempo maggiore il condannato è punito ai sensi dell’articolo 385 del codice penale (evasione) e la condanna per il reato di evasione comporta la revoca della misura alternativa o di comunità.