Affidamento in prova al servizio sociale per tossicodipendenti
È una particolare forma di affidamento in prova rivolta ai tossicodipendenti e alcooldipendenti che intendano intraprendere o proseguire un programma terapeutico.
La legge n. 297 del 21 Giugno 1985 ha introdotto l'art. 47 bis dell'Ordinamento Penitenziario (affidamento in prova in casi particolari), che poi è stato modificato dalla L. n. 663/86 (Gozzini).
Tale misura alternativa è stata poi recepita dal Testo Unico in materia di stupefacenti (D.P.R. n. 309/90) come art. 94.
Il D.P.R. n. 309/90 è stato successivamente modificato dalla Legge 21 febbraio 2006, n. 49 “Conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, recante misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonché la funzionalità dell'Amministrazione dell'interno. Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi" che, in particolare, ha introdotto i seguenti cambiamenti:
- l’affidamento in prova terapeutico viene esteso alle pene fino a 6 anni, anche se tale periodo è residuo di maggior pena;
- la certificazione dello stato di tossicodipendenza non è più di esclusiva competenza del servizio pubblico, ma anche le strutture private possono certificarlo ai fini delle misure alternative al carcere e della sospensione dell’esecuzione della pena.
Per la concessione della misura alternativa o di comunità sono richiesti i seguenti requisiti:
- pena detentiva inflitta, o anche residuo pena, non superiore a sei anni;
- il condannato deve essere persona tossicodipendente o alcool dipendente che ha in corso o che intende sottoporsi ad un programma di recupero;
- il programma terapeutico deve essere concordato dal condannato con una A.S.L. o con altri enti, pubblici e privati, espressamente indicati dalla legge (art.115 D.P.R. n. 309/90);
- una struttura sanitaria pubblica o privata deve attestare lo stato di tossicodipendenza o alcooldipendenza e l'idoneità, ai fini del recupero, del programma terapeutico concordato.
Il beneficio dell'affidamento in prova in casi particolari non può essere concesso più di due volte.
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