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Detenute madri

L'art. 11 della legge n. 354 del 26 luglio 1975 "ordinamento penitenziario" al comma 9 consente alle detenute madri di tenere presso di sé i figli fino all'età di tre anni. Per la cura e l'assistenza dei bambini l'Amministrazione penitenziaria deve organizzare appositi asili nido secondo le modalità indicate dall'art. 19 del Regolamento di esecuzione - D.P.R. 30 giugno 2000.

L'art. 47 della citata legge prevede, tra le misure alternative alla detenzione, che le detenute madri di bambini di età inferiore ai tre anni conviventi possano espiare la pena presso la propria abitazione od in altro luogo pubblico di cura o di assistenza, entro i limiti consentiti dalla legge.

L'art. 4 della legge 165/98 ha esteso la possibilità di usufruire della detenzione domiciliare alle detenute madri di bambini di età inferiore ai dieci anni, sempre che non debbano scontare pene per gravi reati di cui agli artt. 90 e 94 del testo unico 309/90.

La legge 8 marzo 2001 n. 40 ha ampliato l'operatività degli istituti del rinvio obbligatorio e facoltativo della pena per madri di prole inferiore rispettivamente ad uno e tre anni, introdotto un'ipotesi "speciale" di detenzione domiciliare (art. 47 quinquies, ord. penit.) e un' ipotesi di assistenza di figli minori all'esterno del carcere (art. 21 bis, ord. penit.).

L'accesso a queste opportunità è subordinato ad alcune condizioni ed in primo luogo all'insusssistenza del pericolo di recidiva da parte della detenuta che ne ha limitato la concessione.

L'Amministrazione penitenziaria, da sempre consapevole che la condizione delle madri detenute richiede una particolare attenzione, sin dall'anno 1976, al fine di dare attuazione alla normativa, ha autorizzato l'istituzione di asili nido presso gli istituti penitenziari destinati esclusivamente alle donne. Ha altresì autorizzato l'organizzazione di asili nido anche presso le sezioni femminili presenti negli istituti penitenziari destinati prevalentemente agli uomini, su richiesta delle Direzioni interessate.