Assistenza giudiziaria in materia civile e penale
Il Trattato di Amsterdam ha dato rilievo "comunitario" alla cooperazione, attraendola al "Primo Pilastro" e ha compiutamente associato la nozione di cooperazione in materia civile a quella di libera circolazione delle persone.
Il 2000 è stato un anno di svolta per la cooperazione in materia civile: si è aperta infatti una nuova fase storica non più incentrata sullo strumento della Convenzione tra Stati membri, ma sullo strumento della fonte comunitaria di disciplina. Si tratta di importanti misure operative che garantiscono una semplificazione della vita nel territorio comune.
La cooperazione giudiziaria in materia civile mira a stabilire una stretta collaborazione tra le autorità dei diversi Stati membri per eliminare ogni ostacolo derivante dalle discrepanze esistenti tra i diversi sistemi giudiziari e amministrativi. Disciplinata inizialmente da convenzioni internazionali, la cooperazione giudiziaria in materia civile è inserita nel trattato di Maastricht (1992) come "questione di interesse comune" e nel trattato di Amsterdam (1997) che la rende di competenza comunitaria, associandola alla libera circolazione delle persone.
Grazie allo strumento dell'assistenza giudiziaria in materia penale gli Stati possono prestarsi reciproca assistenza nella lotta contro la criminalità internazionale. Il giudice che deve svolgere indagini nel territorio di uno Stato estero può chiedere alle Autorità giudiziarie di quello Stato di eseguirle in sua vece provvedendo al compimento degli atti richiesti e trasmettendone i risultati documentali al Paese richiedente, ai fini del loro utilizzo nel processo.
L'assistenza giudiziaria ha ad oggetto lo svolgimento di una attività istruttoria diretta ad acquisire le prove relative ad un certo reato e può consistere: nell'audizione di testimoni e imputati, nel sequestro a titolo conservativo e nella consegna di prove, documenti ed altri beni pertinenti al reato, nella perquisizione domiciliare, nella notificazione di sentenze e di altri atti giudiziari che non possono essere eseguite nel territorio dello Stato richiedente.
La materia dell'assistenza giudiziaria è disciplinata, nell'ordinamento italiano, dalla Costituzione (art. 10); dalla legge (Libro XI, titolo III, artt. 723 ess. c.p.p.; artt. 201 – 206 norme di attuazione c.p.p.); dalle Convenzioni internazionali e dalle norme di Diritto internazionale generale che, in base al disposto dell'art. 696 c.p.p., laddove esistenti prevalgono sulle norme di legge ordinaria. Il codice di procedura penale distingue tra le c.d. "rogatorie passive", ossia richieste di assistenza pervenute dall'estero, e le c.d. "rogatorie attive" ossia richieste formulate all'estero.
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