Nota 27 luglio 2006 - Imposta di registro. Verbale di inventario dei beni di minori e interdetti

27 luglio 2006

Prot. n. m_dg.DAG.27/07/2006.80510.U

Ai Sigg. Presidenti delle Corti di Appello
Loro Sedi

e p.c. Al Sig. Capo dell'Ispettorato Generale del Ministero della Giustizia


Si rende noto che con la risoluzione n. 78 del 16 giugno 2006 l'Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, ha precisato il trattamento tributario, ai fini dell'imposta di registro e di bollo, da applicare ai verbali di inventario dei beni del minore o dell'interdetto (artt. 362 ss. e 424, comma 1, del codice civile) in seguito all'introduzione dell'art. 46-bis alle "disposizioni di attuazione del codice civile", operata con l'art. 13 della legge 9 gennaio 2004, n. 6.
La predetta Agenzia aveva già avuto modo di pronunciarsi in materia con la risoluzione n. 126/E del 5 giugno 2003 ritenendo i suddetti verbali di inventario esenti dall'imposta di bollo e soggetti invece all'obbligo di registrazione in termine fisso con il relativo pagamento dell'imposta in misura fissa.
L'art. 13 della legge 9 gennaio 2004, n° 6, che come sopra specificato ha aggiunto l'art. 46-bis alle disposizioni di attuazione del codice civile, ha in parte modificato il regime fiscale della materia in esame disponendo espressamente che "gli atti e i provvedimenti relativi ai procedimenti previsti dal titolo XII del libro primo del codice civile non sono soggetti ad obbligo di registrazione e sono esenti dal contributo unificato".
Il richiamo espresso del legislatore agli atti e provvedimenti relativi a procedimenti di cui al Titolo XII del libro primo del codice civile fa si che l'ambito applicativo del beneficio introdotto con la richiamata disposizione legislativa deve intendersi operante esclusivamente con riferimento alle misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia, e cioè agli istituti dell'amministrazione di sostegno (capo I), dell'interdizione, della inabilitazione e della incapacità naturale (capo II).
Infatti, le esenzioni dettate dall'art. 46-bis rispondono alle finalità della legge n. 6/2004 individuate dall'art. 1 nell'obbiettivo di "tutelare con la minore limitazione possibile della capacità d'agire le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente".
Per quanto sopra esposto, deve ritenersi che gli inventari redatti ai sensi dell'art. 424, comma 1, del c.c., nell'ambito dei procedimenti di cui al Titolo XII - riguardanti le persone prive di autonomia - non sono soggetti all'obbligo di registrazione. Inoltre, sono esenti dall'imposta di bollo dal momento che l'art. 13 della Tabella, allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 642, ricomprende espressamente tra gli atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto gli "Atti della procedura della tutela dei minori e degli interdetti, compresi l'inventario &".
Per quanto riguarda, invece, gli inventari redatti ai sensi dell'art. 362 c.c. ed aventi ad oggetto i beni dei minori, la cui disciplina è contenuta in altro titolo del c.c. (titolo X), è da escludere che possa estendersi in via analogica il beneficio previsto dal legislatore con esclusivo riferimento agli atti dei procedimenti di cui al titolo XII.
Pertanto, con riferimento agli inventari di tutela dei minori la predetta Agenzia ha confermato il contenuto della citata risoluzione n. 126 del 5 giugno 2003, ribadendo che i processi verbali di inventario redatti nell'ambito delle procedure di tutela dei minori, in se diversi dagli atti e dai provvedimenti riguardanti le persone prive di autonomia di cui al Titolo XII del libro primo c.c., sono da assoggettare a registrazione in termine fisso con l'applicazione dell'imposta di registro nella misura fissa di euro 168,00, ai sensi dell'art. 11 della Tariffa, parte I, del Testo Unico dell'imposta di registro.
Sono, invece, da ritenersi esenti dall'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 13 della Tabella, allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 642.
Tanto si comunica - ad integrazione di quanto già evidenziato dalla scrivente Direzione Generale con la nota prot. n. 1/10095/44(U)03NV del 24/07/2003 - per la corretta osservanza del trattamento tributario da applicare ai verbali di inventario dei beni del minore o dell'interdetto.
Le SS.VV. sono pregate di portare a conoscenza di tutti gli uffici giudiziari interessati quanto sopra rappresentato.

Roma, 27 luglio 2006

IL DIRETTORE GENERALE
Alfonso Papa