Circolare 17 novembre 2014 - Istruzioni e chiarimenti sull’interpretazione e sull’attuazione del d.m. 10 novembre 2014

17 novembre 2014

Ministero della Giustizia
Dipartimento dell’Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi
Il Capo Dipartimento

Revisione delle circoscrizioni giudiziarie
Uffici del Giudice di Pace

- Circolare di istruzioni -

Prot. 7751.ID del 19/11/2014

Con il D.M. 7 marzo 2014 sono stati determinati, la tempistica e l’iter procedurale sino al completamento, delle modalità attuative dello speciale procedimento previsto dal comma 2 dell’art. 3, d.lgs. 156\2012, finalizzato a consentire il mantenimento, con oneri a carico degli enti richiedenti, degli uffici del giudice di pace soppressi ai sensi della tabella A allegata al medesimo d.lgs.
In particolare, ferma la facoltà di revoca dall’istanza in oggetto, agli enti locali interessati è stata richiesta, a pena di decadenza, la tempestiva messa a disposizione del personale dei propri ruoli affinché ne potesse essere completata la fase formativa nel termine del 27 ottobre 2014, individuato nel D.M. 7 marzo 2014 per l’entrata in vigore del nuovo assetto gestionale degli uffici del giudice di pace mantenuti ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs. 156\2012.

Il decreto del 10 novembre u.s., la cui entrata in vigore è fissata al quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, completa la procedura prevista dal D.M. 7 marzo 2014, esplicitata dalle connesse circolari pubblicate sul sito web del Ministero, in quanto a fronte delle revoche intervenute e della mancata ottemperanza agli adempimenti a carico degli enti richiedenti, con particolare riferimento a quelli inerenti la fase formativa, individua gli uffici soppressi (cfr. Allegato 2) e quelli mantenuti ai sensi del citato art. 3, comma 2 d.lgs. 156\2012 (cfr. Allegato 1).

Come disposto dal comma 2 dell’art. 5 del d.lgs. 156\2012, richiamato dall’articolo 4 del decreto ministeriale 10 novembre 2014, gli uffici del G.d.P. definitivamente soppressi continueranno a funzionare solo per le udienze già in precedenza fissate, il cui rinvio andrà effettuato presso il nuovo ufficio accorpante.

Ciò solo per il tempo strettamente necessario, (la cui determinazione è rimessa all’attività organizzativa del presidente del Tribunale di riferimento dell’ufficio del G.d.P. accorpante, come di seguito specificato), e comunque non superiore a sei mesi. Tutte le ulteriori e diverse attività, a partire dalla data di entrata in vigore del decreto, saranno svolte presso la sede accorpante. 
Spetta al Presidente del tribunale territorialmente competente, nell’ambito del suo potere di vigilanza, con il coinvolgimento del Giudice coordinatore dell’ufficio del G.d.P. accorpante, adottare le soluzioni organizzative idonee ad agevolare la concentrazione degli affari presso l’ufficio accorpante e consentire l’eventuale svolgimento delle udienze presso la sede soppressa entro il limite temporale massimo fissato dalla norma richiamata.
Ciò anche con riferimento all’individuazione del personale della magistratura onoraria ed amministrativo che ancorché incardinato presso l’ufficio accorpante, debba, eventualmente, provvedere all’attività di udienza nei locali del soppresso ufficio del G.d.P..
Permane l’operatività della direttiva del 28 marzo a firma del Capo Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria che prevede per i Capi di Corte, sulla base delle indicazioni fornite dai Presidenti dei Tribunali di riferimento degli uffici del Giudice di Pace, di assicurare il funzionamento degli uffici dei G.d.P. nel periodo di transizione.

Quanto agli Uffici del Giudice di Pace soppressi e di cui non è stato previsto il mantenimento ai sensi del il D.M. 7 marzo 2014, indicati nell’allegato 2 allo stesso D.M., si richiama, infine, l’attenzione in ordine al fatto che per gli stessi sono ormai decorsi i termini previsti dall’art. 5, comma 2, del d.lgs. 156/2012 e che, pertanto, il personale individuato, presso tali sedi, per lo svolgimento delle attività previste nel periodo transitorio dovrà rientrare nell’ufficio di titolarità.

Per gli uffici del G.d.P. il cui mantenimento sarà a carico dei comuni, (Allegato 1 al D.M. 10/11/2014), l’attività presso gli uffici interessati prosegue con il medesimo assetto gestionale ed organizzativo fino alla entrata in vigore dello stesso D.M. 10/11/2014, fissata per il quindicesimo giorno successivo alla relativa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

A partire da tale data, stante l’entrata in vigore del nuovo assetto degli uffici del giudice di pace mantenuti, gli stessi dovranno, quindi, avvalersi del personale messo a disposizione dagli enti locali che ha svolto la fase formativa, secondo le modalità individuate dalla circolare della Direzione generale del personale e della formazione.

Con l’avvio del nuovo assetto, spetterà ai Presidenti dei Tribunali, nell’ambito del loro potere di vigilanza sugli uffici del Giudice di Pace ed ai Giudici coordinatori, l’attenta osservanza sul funzionamento degli uffici del giudice di pace, che dovrà necessariamente investire ogni aspetto connesso con l’erogazione del servizio giustizia al fine di consentire una puntuale valutazione sull’effettiva funzionalità della sede mantenuta. La vigilanza, con riferimento al personale, dovrà riguardare, tra l’altro, i profili richiamati nella circolare relativa al personale, parimenti pubblicata sul sito web del Ministero.

Sul sito sono inoltre disponibili le circolari in ordine alle ulteriori tematiche di interesse.
 

Roma, 17 novembre 2014

Il Capo Dipartimento
Mario Barbuto