Nota 29 settembre 2003 - Testo Unico spese di giustizia, DPR 115/02. Risposte a quesiti.

29 settembre 2003

Ai Sigg. Presidenti delle Corti d'Appello
LORO SEDI

Con riferimento alla materia di cui all'oggetto, avuto riguardo ai dubbi interpretativi sollevati da taluni uffici giudiziari, si reputa opportuno fornire gli indicati chiarimenti.

  1. DICHIARAZIONE DEL VALORE DELLA CAUSA SUCCESSIVA ALL'ATTO INTRODUTTIVO DEL GIUDIZIO.

    E' stato chiesto di conoscere se possa considerarsi valida, ai fini del pagamento del contributo unificato, la dichiarazione di valore della causa resa successivamente al deposito dell'atto introduttivo del giudizio.
    In merito, si osserva che l'art 14, comma 2 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (D.P.R. n. 115 del 30 giugno 2002) prevede che "il valore dei processi, determinato ai sensi del codice di procedura civile, deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni dell'atto introduttivo, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito". In mancanza di tale dichiarazione il processo "si presume" di valore superiore ad euro 516.457 e, dunque, soggetto al pagamento del contributo unificato nella misura massima, pari ad euro 930 (art. 13, comma 6 T.U.).
    Orbene, deve ritenersi che, seppure l'art. 14 T.U. faccia espresso riferimento alla "dichiarazione resa nelle conclusioni dell'atto introduttivo", possa considerarsi valida la dichiarazione di valore del procedimento resa al di fuori dell'atto introduttivo, purché la medesima sia antecedente all'iscrizione a ruolo della causa e sia sottoscritta dal difensore. Ciò, in considerazione del fatto che, come si evince anche dalla relazione all'art. 13 T.U. - che determina gli importi del contributo unificato - la ratio della norma è quella di determinare "la misura del contributo unificato in relazione al valore dei processi"; conseguentemente, sembra evidente che l'effetto sanzionatorio della presunzione di valore di cui all'art. 13, comma 6 T.U. si riferisca soltanto alle ipotesi in cui non venga presentata, sia pure successivamente all'atto introduttivo, alcuna dichiarazione sul valore della causa.
    Diversamente, la precisazione sul valore della causa formulata successivamente all'atto introduttivo, purché sottoscritta dal difensore e presentata al momento dell'iscrizione a ruolo, deve considerarsi come una formale integrazione dell'atto introduttivo del giudizio e, come tale, validamente preordinata ad individuare lo scaglione di valore del processo al fine di determinare l'importo del contributo unificato da versare. La predetta dichiarazione deve, ovviamente, essere inserita nel fascicolo d'ufficio (art. 168 c.p.c.).

     
  2. CONTRIBUTO UNIFICATO DA VERSARE NELL'IPOTESI DI IMPUGNAZIONE AVVERSO LA SENTENZA EMESSA NEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO E NEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE AVVERSO LA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO.

    E' stato chiesto di conoscere se la riduzione del contributo unificato prevista per i processi speciali di cui al libro IV, titolo I, compresi il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e di opposizione alla dichiarazione di fallimento (art. 13, comma 3 del T.U.), debba essere operata anche nei confronti dei procedimenti di impugnazione delle sentenze che decidono sulle predette opposizioni.
    Al riguardo, si ritiene che la specialità dei giudizi di opposizione, sia avverso il decreto ingiuntivo sia avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, si esaurisca con il procedimento di primo grado. Conseguentemente, l'impugnazione avverso la sentenza che conclude i predetti procedimenti assume le forme di un ordinario giudizio di appello per il quale non è applicabile la riduzione del contributo unificato prevista dall'art. 13, comma 3 cit.
     
  3. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO IN CASO DI RIASSUNZIONE DEL GIUDIZIO A SEGUITO DI SENTENZA DICHIARATIVA DI INCOMPETENZA.

    Sono stati chiesti chiarimenti in merito al pagamento del contributo unificato in caso di riassunzione del giudizio già pendente innanzi ad altro giudice e definitosi con sentenza dichiarativa di incompetenza.
    Al riguardo occorre preliminarmente osservare che l'art 9 T.U. prevede che il contributo unificato di iscrizione a ruolo è dovuto "per ciascun grado del giudizio".
    Il Dipartimento per gli Affari di Giustizia, con la circolare n. 3 del 13 maggio 2002, ha affermato in proposito che non deve essere pagato "un nuovo contributo unificato in tutte quelle ipotesi di riattivazione del processo che tuttavia non comportano il suo passaggio ad un grado diverso dal primo. Così, ad esempio, nell'ipotesi di prosecuzione di un processo sospeso o interrotto o cancellato dal ruolo". Si precisa che tale affermazione intendeva limitare l'esclusione del pagamento del contributo alle sole ipotesi di prosecuzione o riassunzione del giudizio presso il giudice originariamente adito. Pertanto, nel caso di riassunzione del processo davanti ad altro giudice, instaurandosi una nuova fase processuale con conseguente iscrizione a ruolo del nuovo giudizio, il contributo unificato deve essere nuovamente corrisposto.
     
  4. NOTIFICAZIONE A RICHIESTA DELL'UFFICIO. ANTICIPAZIONE FORFETTARIA EX ART. 30 T.U.

    Numerosi quesiti sono pervenuti dagli uffici dei tribunali per i minorenni in ordine all'applicazione dell'anticipazione forfettaria per le notificazioni eseguite d'ufficio ex art. 30 T.U., nell'ambito delle procedure civili relative a minori. In particolare è stato chiesto di conoscere se, in considerazione di quanto disposto dall'art 10, comma 2, T.U. - che esenta dal contributo unificato "il processo, anche esecutivo, di opposizione e cautelare in materia di assegni per il mantenimento della prole, e quello comunque riguardante la stessa" - l'importo forfettizzato di cui all'art. 30 T.U. debba o meno essere percepito.
    In merito deve ritenersi che l'esenzione dal pagamento del contributo unificato, prevista dall'art. 10, comma 2, del citato T.U. per i procedimenti civili riguardanti la prole, non sia estensibile anche all'anticipazione forfettaria di cui all'art. 30 T.U.
    L'art 10, comma 2, T.U. prevede infatti, in maniera espressa, l'esenzione dal pagamento del contributo unificato per i procedimenti civili aventi comunque ad oggetto la prole senza fare alcun riferimento all'anticipazione forfettaria ex art. 30 T.U.
    Inoltre, si rileva come lo stesso articolo 30 T.U., nel prevedere, in generale, le ipotesi in cui i diritti e le indennità di trasferta e le spese di spedizione per le notificazioni a richiesta d'ufficio debbono essere anticipate dalla parte, esenta espressamente dal predetto versamento soltanto i processi di cui all'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 319, come sostituito dall'art. 10 della legge 11 agosto 1973, n. 533.
    Relativamente ad altre ipotesi dubbie, si rammenta che il Dipartimento per gli Affari di Giustizia, con la circolare n. 6 dell'8 ottobre 2002, ha ritenuto che non devono ritenersi soggetti alla predetta anticipazione tutti quei procedimenti disciplinati da norme speciali, non abrogate dal T.U., per i quali è prevista in maniera chiara ed inequivoca l'esenzione da ogni tipo di tributo e spesa.
    A titolo di esempio, in materia di adozione, l'art. 82 della legge 4 maggio 1983, n. 184 stabilisce l'esenzione dal pagamento di "imposte di bollo e di registro e da ogni spesa, tassa e diritto dovuti ai pubblici uffici": è evidente che, in tal caso, dal dettato della norma emerge chiaramente la volontà del legislatore di ritenere esente il citato procedimento da ogni spesa e quindi anche dai diritti di notifica ex art. 30 T.U.
    Analogo criterio deve essere seguito per gli altri procedimenti civili aventi comunque ad oggetto la prole.
    Ancora, per le medesime ragioni, deve ritenersi che per i procedimenti in materia di equa riparazione pur se esenti dal pagamento del contributo unificato, ai sensi dell'art. 10, comma 1 del T.U., sono soggetti alla anticipazione forfettaria di cui all'art. 30 ed al pagamento dei diritti di copia.
     
  5. REGISTRAZIONE DEI DECRETI EMESSI IN MATERIA DI EQUA RIPARAZIONE.

    Taluni uffici giudiziari hanno chiesto di conoscere il trattamento fiscale dei decreti emessi in materia di equa riparazione ed, in particolare, se i medesimi siano soggetti all'obbligo della registrazione con pagamento dell'imposta ovvero alla registrazione a debito ex art. 59 del T.U. delle disposizioni concernenti l'imposta di registro approvato con D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
    In merito si rappresenta che l'Agenzia delle Entrate, interpellata da questo Ufficio, con la nota prot. n. 2003/50865 del 30 maggio 2003, ha ritenuto che tali decreti siano soggetti all'imposta di registro.
    Per ciò che concerne le modalità di registrazione dei predetti decreti la medesima Agenzia ha puntualizzato che "la formalità è eseguita a debito, vale a dire senza il contemporaneo pagamento delle imposte dovute, ai sensi dell'art. 59, lettera a) del testo unico sull'imposta di registro, considerato che in questi procedimenti è sempre parte un'amministrazione statale" e che "il cancelliere è l'organo tenuto a richiedere la registrazione a debito con le modalità previste dall'art. 60 del testo unico sull'imposta di registro".
     
  6. LEGGE 7 APRILE 2003, N. 63. CONTRIBUTO UNIFICATO.

    A seguito dell'entrata in vigore della legge 7 aprile 2003, n. 63, che ha elevato ad euro 1.100 il limite di esenzione per il pagamento del contributo unificato (precedentemente determinato in euro 1.033 dall'art. 10, comma 4 e dall'art. 13 lettera a) del DPR 115/02 - T.U. sulle spese di giustizia) numerosi uffici del giudice di pace hanno chiesto di conoscere se il procedimento civile di valore superiore ad euro 1033, ma inferiore ad euro 1.100, sia assoggettabile alle altre imposte, tasse, diritti e spese.
    In merito si osserva quanto segue.
    La legge 7 aprile 2003, n. 63 ha modificato l'art 10, comma 4, e l'art. 13 lettera a) del DPR 115/02 - T.U. sulle spese di giustizia - elevando il limite di esenzione previsto per il contributo unificato da euro 1.033 ad euro 1.100. Nessun riferimento è stato invece fatto in ordine all'esenzione "dall'imposta di bollo e di registro e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura" prevista dall'art. 46 della legge 374/91 per gli "atti e provvedimenti relativi alle cause ovvero alle attività conciliative in sede non contenziosa il cui valore non eccede la somma di euro 1.033".
    Pertanto, deve ritenersi che la modifica introdotta dalla legge 7 aprile 2003, n. 63, sia da riferirsi esclusivamente all'esenzione prevista per il contributo unificato e non anche ad altri tributi, diritti e spese che restano, quindi, generalmente dovuti per atti e provvedimenti relativi alle cause ovvero alle attività conciliative in sede non contenziosa il cui valore eccede la somma di euro 1.033.

Roma, 29 settembre 2003

IL DIRETTORE GENERALE
Francesco Mele