DDL di conversione del DL 22 dicembre 2011, n. 211 - Interventi urgenti per il sovraffollamento delle carceri - Relazione

Disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, recante: "Interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri"

Articolato

Il decreto-legge in esame contiene modifiche all’ordinamento processuale e all’ordinamento penitenziario per limitare la gravissima condizione di sovrappopolamento delle carceri.

    L’articolo 1 apporta una duplice modifica all’articolo 558 del codice di procedura penale, in materia di convalida dell’arresto e giudizio direttissimo innanzi al tribunale in composizione monocratica.
    In primo luogo, viene introdotto il divieto di conduzione della persona arrestata nella casa circondariale. A tale divieto è possibile derogare solo quando non sia possibile assicurare altrimenti la custodia dell’arrestato da parte degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, ad esempio per l’indisponibilità di locali idonei, per ragioni di salute e per ogni altra ragione di necessità (ad esempio, ragioni di sicurezza o di ordine pubblico).
    In questi casi, il pubblico ministero dovrà adottare un provvedimento motivato con cui dispone la carcerazione dell’arrestato, fermo restando che può anche disporne la custodia presso la sua abitazione o dimora. Con le stesse forme, il pubblico ministero potrà disporre la conduzione nella casa circondariale nel caso in cui gli ufficiali e agenti che hanno eseguito l’arresto rappresentino la pericolosità della persona arrestata o l’incompatibilità della stessa con la permanenza nelle camere di sicurezza (articolo 2, comma 1, lettera b)).
    In secondo luogo, in relazione ai casi in cui sia il pubblico ministero, dopo averne avuto la messa a disposizione, a presentare l’imputato al giudice monocratico per la convalida dell’arresto e il contestuale giudizio direttissimo, viene soppressa, per fini acceleratori, la disposizione che consente di fissare l’udienza non entro le quarantotto ore dall’arresto, ma entro le quarantotto ore successive alla richiesta del pubblico ministero.
    Queste modifiche consentiranno di limitare significativamente il numero dei detenuti che vengono condotti nelle case circondariali per periodi di tempo brevissimi (nel 2010, ben 21.093 persone sono state trattenute in carcere per un massimo di tre giorni). In tali casi, la carcerazione risulta particolarmente critica per l’amministrazione penitenziaria; inoltre, appare in contrasto con il principio del minor sacrificio della libertà personale, più volte richiamato dalla Corte costituzionale. Essa, infatti, non è giustificata né da esigenze processuali né da istanze di difesa sociale, giacché si tratta di persone delle quali, all’esito della convalida dell’arresto e del giudizio direttissimo, il giudice molto spesso dispone la scarcerazione.

    L’articolo 2 modifica l’articolo 123 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto-legislativo 28 luglio 1989, n. 271, stabilendo che non soltanto l’udienza di convalida dell’arresto e del fermo, ma anche l’interrogatorio delle persone che si trovino, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione, deve avvenire nel luogo dove la persona è custodita. Soltanto in presenza di eccezionali motivi di necessità, l’autorità giudiziaria potrà disporre, con decreto motivato, il trasferimento per la comparizione davanti a sé del detenuto.
    Questa misura è destinata a limitare il trasferimento delle persone detenute da parte delle forze di polizia, con importanti effetti sia sul piano della sicurezza sia sul piano economico.
    L’articolo 2 inserisce, altresì, nelle norme di attuazione del codice di procedura penale il nuovo articolo 123-bis, in materia di custodia dell’arrestato nei casi previsti dall’articolo 558 del codice.

    L’articolo 3 del decreto-legge prevede l’innalzamento da dodici a diciotto mesi della soglia di pena detentiva, anche residua, per l’accesso alla detenzione presso il domicilio; restano invariate le altre disposizioni della legge 26 novembre 2010, n. 199, in particolare i commi 1 e 2 dell’articolo 1 che, rispettivamente, limitano al 31 dicembre 2013 la vigenza della medesima legge n. 199 del 2010 e stabiliscono le cause ostative alla detenzione domiciliare.
    Per effetto di tale modifica, il numero dei detenuti che potranno essere ammessi alla detenzione domiciliare, in base alla legge del 2010, potrà quasi raddoppiare; agli oltre 3.800 detenuti fino ad oggi effettivamente scarcerati se ne potranno aggiungere altri 3.327 (il risparmio di spesa sarà pari a 375.318 euro al giorno).

    L’articolo 4 autorizza la spesa di eura 57.277.063 per far fronte alle necessità di edilizia carceraria. L’adeguamento, il potenziamento e la messa a norma delle infrastrutture penitenziarie costituiscono misure indispensabili per ridurre lo stato di tensione detentiva derivante dal sovrappopolamento degli istituti penitenziari. Ai fini della copertura è prevista l’utilizzazione delle risorse che si rendono disponibili a seguito della riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota destinata allo Stato dell’otto per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (lRPEF), per l’anno 2011.

    L’articolo 5 contiene la norma di copertura finanziaria, che esclude la sussistenza di nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, posto che all’attuazione delle disposizioni del decreto-legge si provvederà mediante l’utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, ad esclusione di quelle relative all’adeguamento, al potenziamento e alla messa a norma delle infrastrutture penitenziarie, di cui all’articolo  4.

    L’articolo 6 stabilisce che il decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.