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DDL in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali - Relazione

Disegno di legge recante: "Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali. Modifica della disciplina in materia di astensione del giudice e degli atti di indagine. Integrazione della disciplina sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche"

Articolato

 

Il presente disegno di legge contiene una nuova disciplina delle intercettazioni disposte nel procedimento penale, rendendo inoltre più rigorosi i divieti di pubblicazione degli atti, gli obblighi di astensione del giudice e i casi di sostituzione del pubblico ministero.
L'intervento normativo contempera le necessità investigative con il diritto dei cittadini a vedere tutelata la loro riservatezza, soprattutto quando estranei al procedimento.
Il diritto all'intangibilità della vita privata e familiare e la libertà di ricevere e di comunicare informazioni o idee costituiscono, infatti, valori fondamentali della persona, espressamente tutelati sia nella Costituzione (articoli 13 e 15), sia nella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (articoli 8 e 10), firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva dalla legge n. 848 del 1955.
Sulla base di tali principi, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha affermato che requisiti essenziali per garantire una adeguata protezione del diritto alla privacy sono la definizione delle categorie di persone assoggettabili a intercettazione, la natura dei reati che vi possono dar luogo, la fissazione di un termine massimo per la durata delle intercettazioni, la tutela degli interlocutori che siano casualmente attinti dalle intercettazioni senza aver alcun collegamento con l'oggetto delle indagini in corso di svolgimento.
Per garantire il pieno rispetto di tali principi è necessario che la legislazione in materia di intercettazioni operi un'efficace selezione dei presupposti e dei limiti di tale mezzo di ricerca della prova, al tempo stesso prevedendo un regime differenziato per i reati di terrorismo, di criminalità organizzata e di più grave allarme sociale, così da apprestare la massima tutela della comunità.
L'intervento normativo prevede, per la prima volta, un termine di durata massima delle operazioni di intercettazione, ad esclusione di quelle disposte nei procedimenti relativi a delitti di criminalità organizzata, terrorismo o minaccia col mezzo del telefono, e attribuisce in ogni caso la competenza ad autorizzare le relative operazioni al tribunale in composizione collegiale.
Inoltre, il testo riformula i presupposti di legge e i criteri di ammissibilità delle intercettazioni e contempla limiti più rigorosi all'utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni. Sotto il profilo della tutela della riservatezza, la riforma interviene sul piano della esecuzione delle operazioni di intercettazione e sul divieto di pubblicazione degli atti.
E' previsto che le operazioni di intercettazione siano concentrate presso centri di intercettazione istituiti presso ogni distretto di corte d'appello. Ciò al fine di garantire il miglior livello di sicurezza nell'acquisizione e nel trattamento dei dati e, contestualmente, ridurre le spese che, negli ultimi anni, hanno registrato una crescita costante, soprattutto a causa dei costi per il noleggio degli apparati tecnici.
In relazione alla pubblicazione degli atti e, in particolare, di quelli relativi alle intercettazioni, vengono rafforzati i divieti già previsti dalla legge, per evitare la propalazione di notizie riservate, soprattutto se relative a terzi estranei al procedimento penale.
Sono previsti l'aggravamento delle sanzioni esistenti e l'inserimento di nuove fattispecie criminose, nonché della responsabilità dell'ente per il reato di pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale.
La riforma proposta si compone di diciotto articoli.
L'articolo 1 apporta modifiche agli articoli 36 e 53 del codice di procedura penale, relativi, rispettivamente, all'astensione del giudice e alla sostituzione del pubblico ministero.
In primo luogo, viene introdotto un nuovo comma h-bis) dell'articolo 36 del codice di procedura penale, che prescrive l'obbligo di astensione del giudice nei casi in cui renda pubblicamente dichiarazioni relative al processo affidatogli. Al pari degli altri motivi di astensione, anche in questo caso è, infatti, configurabile un interesse del giudice, che ne pregiudica l'imparzialità e la terzietà rispetto ai fatti oggetti del procedimento.
In secondo luogo, viene previsto che il procuratore della Repubblica provveda alla sostituzione del pubblico ministero quando questi sia iscritto nel registro degli indagati per il reato di illecita rivelazione di segreti inerenti a un procedimento penale di cui è titolare (art.379-bis del codice penale). Al fine di evitare denunce strumentali a carico del pubblico ministero titolare dell'indagine, il capo dell'ufficio, prima di provvedere alla sostituzione, deve sentire il procuratore della Repubblica competente a indagare, ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale, sulla rilevanza, serietà e gravità dei fatti. Infine, la norma prevede che, nel caso in cui anche il Procuratore sia indagato per lo stesso reato, procede il Procuratore Generale.
L'articolo 2 modifica gli articoli 114 e 115 del codice di procedura penale, relativi al divieto di pubblicazione di atti di indagine.
In primo luogo, viene previsto il divieto assoluto di pubblicazione degli atti di indagine preliminare, di quanto acquisito al fascicolo del pubblico ministero o al fascicolo delle investigazioni difensive, anche quando è venuto meno il cosiddetto “segreto istruttorio” (art. 329 del codice di procedura penale) e fino alla conclusione delle indagini preliminari o, se prevista, dell'udienza preliminare.
In secondo luogo, l'articolo 2 del disegno di legge prevede il divieto assoluto di pubblicazione, anche dopo la conclusione delle indagini o dell'udienza preliminare, degli atti e dei contenuti relativi a conversazioni o comunicazioni informatiche o telematiche di cui sia stata ordinata la distruzione.
In terzo luogo, con una modifica dell'articolo 115 del codice di procedura penale, si prevede che nei casi di iscrizione nel registro degli indagati di impiegati dello Stato o di persone esercenti una professione per la quale è richiesta una speciale autorizzazione, per reati di pubblicazione di atti coperti dal segreto, il procuratore della Repubblica informa l'organo disciplinare competente che, nei successivi trenta giorni, sentito il presunto autore del fatto, può disporre la sospensione cautelare dal servizio o dall'esercizio della professione fino a tre mesi.
Negli articoli 3 e 4 del disegno di legge, sono disciplinati i limiti e i presupposti delle intercettazioni.
L'articolo 3, comma 1, sottopone l'acquisizione dei tabulati relativi al traffico telefonico o telematico agli stessi limiti delle intercettazioni. A tale riguardo, la Corte costituzionale, nelle sentenze 81/1993 e 281/1998, ha affermato che anche riguardo ai tabulati telefonici opera la tutela che l'art. 15 Cost. appresta alla libertà e alla segretezza di ogni forma di comunicazione, auspicando una normativa per l'acquisizione e l'utilizzazione della documentazione relativa al traffico telefonico, che non trovano adeguata collocazione nella disciplina generale prevista dal codice in tema di dovere di esibizione di atti e documenti e di sequestro. Anche la Corte europea dei diritti dell'uomo, discutendo nel 1984 sul caso Malone della legittimità della registrazione dei dati esteriori delle comunicazioni telefoniche nel Regno Unito, ha riconosciuto che "i verbali delle registrazioni contengono informazioni, in particolare i numeri chiamati, i quali costituiscono un elemento integrante della comunicazione telefonica" e ha concluso che la consegna di queste informazioni alla polizia, senza il consenso dell'abbonato, si risolve in un'interferenza con il diritto garantito dall'art. 8 della Convenzione europea, il quale tutela la privacy. Pertanto se tali dati sono legittimamente acquisiti dal gestore del servizio telefonico, non possono, senza una idonea disciplina legale, essere comunicati ad altri soggetti, nemmeno qualora si tratti di organi giudiziari che li richiedono in vista del loro impiego nel corso di un procedimento penale #BSDOS;C.e.d.u. 2.8.1984, Malone, Publications of the European Court of Human Rights, serie A, vol. 82, 1984#BSDCS;.
L'articolo 3, comma 1, del disegno di legge indica, inoltre, per quali reati si possono disporre le operazioni di intercettazione.
In generale, si tratta dei delitti puniti con la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore a dieci anni. Rispetto alla norma vigente, risulta, quindi, raddoppiato il limite edittale della reclusione.
In deroga a tale criterio, le lettere b) e d) del comma 1 dell'articolo 3 prevedono una serie di reati per i quali l'intercettazione può essere disposta indipendentemente dai limiti di pena. Si tratta dei delitti di mafia, terrorismo e dei reati di gravissimo allarme sociale, tra i quali l'omicidio, la rapina e l'estorsione aggravate, il sequestro di persona a scopo di estorsione, la violenza sessuale aggravata, l'usura, il traffico di armi, l'associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti, l'associazione per delinquere finalizzata a commettere gravi reati. Ad essi, vengono assimilati, sotto il profilo dell'ammissibilità delle intercettazioni, i reati di ingiuria, minaccia, molestia o disturbo delle persone col mezzo del telefono.
Infine, la lettera c) del comma 1 dell'articolo 3 prevede che l'intercettazione può essere disposta quando si procede per delitti contro la pubblica amministrazione, per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni. Si tratta dello stesso limite attualmente previsto dall'articolo 266, comma 1 lettera b) del codice di procedura penale.
Il comma 2 dell'articolo 3 modifica i limiti di ammissibilità delle intercettazioni tra presenti (cosiddetta "intercettazione ambientale"), stabilendo che, qualunque sia il luogo nel quale l'intercettazione è disposta, debbono esserci fondati motivi per ritenere che sia in corso di svolgimento l'attività criminosa. Nella sua formulazione attuale, l'articolo 266, comma 2, del codice di procedura penale prevede questo limite solo quando l'intercettazione venga eseguita presso l'abitazione di una persona o altro luogo di privata dimora, nel quale si compiono, cioè, gli atti caratteristici della vita domestica.
Infine, il comma 3 dell'articolo 3 prevede che, nei procedimenti in cui vi sia una persona offesa, e su sua richiesta, le operazioni di intercettazione possono essere disposte anche quando si procede per delitti non colposi per i quali è prevista la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni, limitatamente alle utenze e ai luoghi nella disponibilità della stessa persona offesa.
L'articolo 4 modifica l'articolo 267 del codice di procedura penale, relativamente ai presupposti e alla competenza ad autorizzare le operazioni di intercettazione.
L'intercettazione può essere disposta quando sussistono gravi indizi di reato ed essa sia indispensabile per la prosecuzione delle indagini, e semprechè risultino specifiche e inderogabili esigenze relative ai fatti per cui si procede, basate su elementi non limitati ai soli contenuti di conversazioni telefoniche già intercettate nel medesimo procedimento. In questo modo, si rende più pregnante la motivazione del provvedimento che autorizza le operazioni di intercettazione.
L'articolo 4, comma 1, lettera a), introduce una profonda innovazione in merito alla competenza ad autorizzare l'intercettazione, che viene affidata al tribunale del capoluogo della provincia nella quale ha sede l'ufficio del pubblico ministero che ha richiesto l'intercettazione, in composizione collegiale.
L'articolo 4, comma 1, lettera c), prevede che il decreto del pubblico ministero, che dispone l'intercettazione, indica le modalità e la durata delle operazioni per un periodo massimo di quindici giorni, prorogabile dal tribunale in pari misura. Rispetto all'attuale formulazione dell'articolo 267, comma 3, del codice di procedura penale, viene introdotto un limite di durata massima delle operazioni di intercettazione, pari a tre mesi, corrispondente alla metà del termine ordinario di durata delle indagini preliminari. Infine, è previsto che il tribunale non possa modificare, né sostituire, il decreto con il quale ha autorizzato le operazioni di intercettazione.
L'articolo 4, comma 1, lettera d), prevede un regime speciale dei presupposti e della durata delle operazioni, quando l'intercettazione è disposta nei procedimenti relativi a delitti di criminalità organizzata, di terrorismo o di minaccia col mezzo del telefono. In questi casi, l'autorizzazione è data dal tribunale se vi sono sufficienti indizi di reato. La durata delle operazioni non può superare i quaranta giorni, ma è sempre prorogabile dal tribunale con decreto motivato per periodi successivi di venti giorni, senza previsione di un termine di durata massima delle operazioni; nei casi di urgenza, alla proroga provvede direttamente il pubblico ministero.
L'articolo 5 disciplina l'esecuzione delle operazioni, modificando l'articolo 268 del codice di procedura penale. Nel novellato comma 3 del citato articolo 268 si prevede una profonda innovazione relativamente agli impianti da utilizzare per lo svolgimento delle operazioni di intercettazioni, che debbono essere compiute per mezzo di impianti installati nei centri di intercettazione istituti presso ogni distretto di corte d'appello. Questa innovazione tiene conto di quanto previsto dall'articolo 2, commi 82 e 83, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)", secondo cui il Ministero della giustizia avvia, entro il 31 gennaio 2008, la realizzazione di un sistema unico nazionale, articolato su base distrettuale di corte d'appello, delle intercettazioni telefoniche, ambientali e altre forme di comunicazione informatica o telematica, disposte o autorizzate dall'autorità giudiziaria, anche attraverso la razionalizzazione delle attività attualmente svolte dagli uffici dell'amministrazione della giustizia. Con questo nuovo sistema, le operazioni di registrazioni saranno concentrate presso ciascun distretto di corte di appello, in modo da limitare i soggetti che hanno accesso alle intercettazioni e garantire il miglior livello di sicurezza nell'acquisizione e nel trattamento dei dati. Tale modifica consentirà, inoltre, un elevato risparmio di spesa.
Le operazioni di ascolto delle conversazioni saranno invece compiute mediante gli impianti installati presso la procura della Repubblica ovvero, previa autorizzazione del pubblico ministero, presso i servizi di polizia giudiziaria delegati per le indagini.
L'articolo 5, comma 1, e l'articolo 6, comma 1, del disegno di legge prevedono, inoltre, che i verbali e i supporti delle registrazioni sono custoditi in un archivio riservato tenuto presso il pubblico ministero che ha richiesto al tribunale l'autorizzazione a disporre l'intercettazione, con divieto di allegazione anche parziale al fascicolo di indagine. Al termine delle operazioni il tribunale, in un'apposita udienza, provvede a selezionare le intercettazioni rilevanti e utilizzabili nel procedimento.
L'articolo 6 del disegno di legge stabilisce che le intercettazioni sono in ogni caso distrutte, dopo il passaggio in giudicato della sentenza, con la procedura prevista nell'articolo 269, comma 3, del codice di procedura penale. Anche nel procedimento di distruzione, la competenza appartiene al tribunale, nella stessa composizione collegiale prevista per l'autorizzazione delle operazioni di intercettazione. Resta ferma la facoltà per le parti interessate e per il pubblico ministero di chiedere al tribunale la distruzione della documentazione non necessaria per il procedimento, a tutela della riservatezza delle persone coinvolte nell'intercettazione.
Gli articoli 7 e 8 del disegno di legge modificano le disposizioni degli articoli 270 e 271 del codice di procedura penale relative all'utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni.
Gli articoli 7 e 8 del disegno di legge modificano le disposizioni degli articoli 270 e 271 del codice di procedura penale relative all'utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni. L'articolo 7 ribadisce il principio generale secondo cui i risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali le operazioni sono state autorizzate e disposte. A questo principio, è apportata una deroga per consentire l'utilizzazione dei risultati delle intercettazioni, come prova o indizio in un procedimento diverso, contro lo stesso indagato o contro altre persone, quando esse risultino indispensabili per l'accertamento dei delitti di cui agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e 407, comma 2, lettera a), del medesimo codice di procedura penale, a condizione che esse non siano state dichiarate inutilizzabili nel procedimento in cui sono state disposte. L'articolo 8 integra i divieti di utilizzazione, già previsti nell'articolo 271 del codice di procedura penale, con una nuova ipotesi.
Viene previsto che nei casi di modifica del titolo del reato in altro che non consente l'intercettazione, nel corso dell'udienza preliminare o del dibattimento, i risultati delle intercettazioni sono inutilizzabili qualora il reato non rientri tra quelli indicati dall'articolo 266 del codice di procedura penale. Ciò in quanto i limiti di ammissibilità, non soltanto debbono sussistere al momento dell'autorizzazione, ma debbono anche essere riconosciuti dal giudice che utilizza la prova. Tale inutilizzabilità, a differenza di quella prevista dall'articolo 270, non consente deroghe neppure per i reati di terrorismo e criminalità organizzata.
L'articolo 9 del disegno di legge modifica l'articolo 292 del codice di procedura penale. Si prevede che l'ordinanza con la quale il giudice applica la misura cautelare non può contenere il testo delle conversazioni intercettate, ma solo il loro contenuto. Il testo delle conversazioni integrali deve, invece, essere inserito in un apposito fascicolo allegato agli atti.
L'articolo 10 modifica l'articolo 329 del codice di procedura penale, relativamente all'ambito e alle regole generali in tema di segreto.
In primo luogo, è previsto che oggetto del segreto siano non soltanto gli atti ma anche le attività d'indagine. In secondo luogo, viene modificata la procedura per la "desegretazione" prevista dal comma 2 dell'articolo 329 del codice di procedura penale, prevedendo che quando è necessario per la prosecuzione delle indagini, il pubblico ministero può chiedere al giudice l'autorizzazione alla pubblicazione di singoli atti o parti di essi. In tal caso, gli atti pubblicati sono depositati presso la segreteria del pubblico ministero. Resta invariata la ratio della norma, che consente di far venire meno il segreto su atti, o parti di essi, rientranti, per lo più, tra quelli cui il difensore non ha diritto di assistere (come, ad esempio, fotografie ed identikit) e, più in generale, permette eccezionalmente la pubblicazione non del solo contenuto ma dello stesso testo degli atti, indipendentemente se siano o meno ancora segreti.
L'articolo 11 del disegno di legge modifica l'articolo 380, comma 2, lettera m), del codice di procedura penale, estendendo l'arresto obbligatorio in flagranza anche al delitto di associazione per delinquere finalizzata a commettere furti aggravati ed in abitazione. Attraverso questa modifica, è possibile, in virtù del rinvio operato dall'art. 407, comma 2, lettera a), numero 7) del codice di procedura penale, come richiamato nel novellato articolo 266, comma 1, lettera b), del meddesimo codice, autorizzare le intercettazioni anche in relazione a questi delitti di rilevante allarme sociale.
L'articolo 12 contiene alcune modifiche alle disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, contenute nel decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
In relazione all'articolo 89 (Conservazione dei supporti relativi alle intercettazioni effettuate), il termine “nastri” viene sostituito con quello “supporti”, per adeguare la terminologia alle nuove tecniche di memorizzazione delle intercettazioni. Viene previsto, altresì, che tali supporti siano archiviati anche in base al numero del registro notizie di reato del procedimento al quale sono riferiti e viene previsto che il procuratore della Repubblica designi un funzionario responsabile del servizio di intercettazione, nonché della tenuta del registro riservato (ove sono contenute tutte le indicazioni relative alle operazioni di intercettazione) e dell'archivio riservato (ove sono contenuti i supporti materiali).
In relazione all'articolo 129 (Informazione del pubblico ministero sull'esercizio dell'azione penale nei confronti degli ecclesiastici) si provvede a recepire il risultato degli accordi intercorsi tra Stato e Chiesa, con la precisazione del contenuto dell'informazione e l'individuazione dell'autorità ecclesiastica destinataria della comunicazione in oggetto.
L'articolo 13 del disegno di legge contiene una serie di modifiche al codice penale, volte a rafforzare il sistema sanzionatorio in relazione alle condotte di diffusione di notizie inerenti gli atti di indagine e, in particolare, alle intercettazioni.
In primo luogo, viene riformulato l'articolo 379-bis del codice penale (Rivelazione illecita di segreti inerenti a un procedimento penale), prevedendosi la reclusione da uno a cinque anni per “chiunque riveli indebitamente notizie inerenti atti del procedimento penale coperti da segreto dei quali sia venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio o servizio svolti in un procedimento penale o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza”. Ove il fatto sia commesso per colpa le pene sono diminuite. La norma appronta una tutela penale fondata sull'accesso “qualificato” agli atti del procedimento penale ed essendo riferita espressamente al solo procedimento penale si pone in termini di specialità rispetto all'articolo 326 del codice penale, che riguarda la rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio.
In secondo luogo, viene modificato l'articolo 614 del codice penale, attraverso la riformulazione del concetto di privata dimora. Viene in questo modo estesa la portata applicativa della norma, sì da rendere penalmente rilevante ogni introduzione non autorizzata in luogo privato.
In terzo luogo, viene introdotto l'articolo 617-septies del codice penale, che sanziona chiunque prenda illecitamente diretta cognizione di atti del procedimento penale coperti da segreto. Tale formulazione consente di escludere la responsabilità penale di chi limiti a ricevere gli atti di cui sopra, senza concorrere nell'accesso illecito ai luoghi ove gli stessi vengono custoditi.
Infine, vengono inasprite le sanzioni per i casi di pubblicazione arbitraria degli atti di un procedimento penale. Si provvede, innanzitutto, a riformulare il reato previsto dall'articolo 684 del codice penale. Senza modificare la natura contravvenzionale dell'illecito, è previsto che la pubblicazione arbitraria degli atti di un procedimento penale sia punita con la pena congiunta dell'arresto fino a sei mesi e l'ammenda da 250 a 750 euro.
Inoltre, è prevista una circostanza aggravante, per il caso in cui la pubblicazione arbitraria riguardi le intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche, le altre forme di telecomunicazione, le immagini mediante riprese visive, e l'acquisizione della documentazione del traffico delle conversazioni o comunicazioni. In questi casi, la pena è dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da 500 a 1.032 euro.
In relazione alle condotte di pubblicazione arbitraria, viene introdotto il principio della responsabilità dell'ente, attraverso una modifica del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Il giudice, con la sentenza con la quale accerta il reato potrà condannare l'editore al pagamento di una sanzione pecuniaria compresa tra cento e trecento quote. La responsabilità dell'ente può essere esclusa dimostrando di avere adottato, nell'organizzazione interna, codici di condotta che rendono la pubblicazione arbitraria non attribuibile all'inosservanza delle regole di governance.
L'articolo 15 contiene alcune modifiche alla legge sulla stampa (l. 8 febbraio 1948, n. 47), relativamente al procedimento per la rettifica delle informazioni ritenute non veritiere o lesive della reputazione dei soggetti interessati, diffuse attraverso trasmissioni radiofoniche e televisive ovvero tramite i siti internet. Viene, inoltre, prevista una specifica procedura di rettifica anche per la stampa non periodica e si dispone che la rettifica non rechi nessun commento ulteriore.
L'articolo 16 abroga l'articolo 13 del decreto legge 152/91, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, il cui contenuto è confluito all'interno dell'articolo 267, comma 3-bis, introdotto dall'articolo 4 del presente disegno di legge.
L'articolo 17 apporta alcune modificazioni al codice in materia di protezione di dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (c.d. “Codice della privacy”).
Sono previste la possibilità per il Garante per la protezione dei dati personali di vietare il trattamento di dati inerenti il procedimento penale, effettuato in violazione delle disposizioni previste dallo stesso decreto legislativo e dal codice di deontologia; nonché la possibilità di prescrivere, quale misura a tutela dell'interessato, la pubblicazione o la diffusione della decisione che accerti la violazione. Al procedimento potranno partecipare il Consiglio nazionale dei giornalisti e il competente condiglio dell'ordine.
L'articolo 18 prevede la disciplina transitoria, disponendo che le modifiche introdotte dalla legge presente non si applicheranno ai procedimenti pendenti alla sua data di entrata in vigore.
Si dispone, infine, che le disposizioni relative alle operazioni di registrazione compiute per mezzo degli impianti installati nei centri di intercettazione telefonica, presso ogni distretto di corte di appello, saranno applicabili decorsi tre mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'apposito decreto del Ministro della giustizia.