Schema di DPR - Modifiche del nome e del cognome - Relazione

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: “Modifica delle disposizioni in materia di stato civile relativamente alla disciplina del nome e del cognome prevista dal titolo X del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396”

Articolato

Con l'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, recante "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della L. 15 maggio 1997, n. 127", la competenza in materia di cambiamento del cognome è stata trasferita dal Ministero della Giustizia a quello dell'Interno.
Attualmente il relativo procedimento, disciplinato dagli articoli da 84 a 94, consta delle seguenti fasi:
1. presentazione dell’istanza al prefetto territorialmente competente che ne cura l’istruttoria e, qualora non sia di competenza della Prefettura, la trasmette al Ministero, corredata della necessaria documentazione e di una relazione preliminare;
2. il Ministero, laddove non ritenga necessaria l’acquisizione di elementi integrativi, inoltra alla prefettura una relazione, unitamente al decreto provvisorio sottoscritto dal Sottosegretario di Stato delegato, che sarà consegnato all'interessato perché ne curi la pubblicità, mediante affissione per trenta giorni consecutivi;
3. decorso il predetto termine previsto per l'opposizione da parte di terzi, il Ministero adotta il decreto finale, che invia alla prefettura e che sortirà i suoi effetti con la registrazione presso gli uffici dello stato civile.
La complessità del procedimento descritto -la cui durata media, pur ridottasi dagli iniziali tre anni agli attuali sedici/diciotto mesi, resta elevata- determina evidenti disagi per i cittadini.
Su tale realtà ha fatto sentire i suoi effetti l’evoluzione della giurisprudenza che si è resa progressivamente interprete, in sede contenziosa, delle crescenti aspettative della società civile che vedono, nell’aggiunta del cognome materno a quello paterno, l’effettiva parificazione dei coniugi prevista dall’articolo 29 della Costituzione.

Di qui la sensibile lievitazione del numero delle domande che hanno responsabilmente indotto questa Amministrazione a devolvere l’intera materia alle Prefetture –che già curano tutta l’istruttoria- per rispondere a diffuse esigenze di semplificazione, di snellimento e di innovazione delle procedure, nella prospettiva di una maggiore “prossimità” ai cittadini.
E’, quindi, necessario un intervento normativo di semplificazione che individui il prefetto quale unica autorità decisionale in materia, attribuendogli anche le competenze attualmente esercitate dal Ministero.
Nel merito, il Ministero dell’interno - Direzione centrale per i servizi demografici continuerà ad emanare le direttive e le linee interpretative, al fine di assicurare all’attività la necessaria coerenza normativa e l’omogeneità dell’applicazione.
Le istanze appaiono riconducibili a tre tipologie principali:
1. la richiesta di aggiunta del cognome materno a quello paterno:  queste domande, in costante incremento (attualmente ogni anno si registrano circa quattrocento casi), vengono solitamente accolte se presentate da persona maggiore di età, ovvero riguardano un minore e sono corredate, come generalmente richiesto, dal consenso di entrambi i genitori;
2. l’istanza della donna divorziata o vedova risposata che chiede di aggiungere per i figli il cognome del nuovo marito a quello del primo marito: anche in questo caso la modifica del cognome è normalmente concessa, mentre vengono respinte, tranne casi eccezionali, le domande volte a sostituire il cognome del nuovo marito a quello del primo;
3. l’istanza del neocittadino italiano che, in sede di concessione della cittadinanza, si vede assegnare il cognome paterno, diverso da quello con il quale era identificato all'estero e chiede pertanto di modificarlo per "ricondurre ad unità" le documentazioni.
Anche queste ultime istanze, come altre, supportate dalle più varie argomentazioni (acquisizione del nome d’arte, abbandono del cognome per eccessiva omonimia o perché crea disagio sociale, etc.), con la proposta in esame vengono affidate alla valutazione conclusiva del prefetto.
Le modifiche proposte, in coerenza con i principi dettati in materia di semplificazione, rendono notevolmente più celeri i procedimenti in esame, con evidenti vantaggi per il cittadino, che beneficia anche del rapporto diretto con la prefettura, unico interlocutore istituzionale di riferimento.

Lo schema di decreto, da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, consta di 8 articoli.

L’art. 1 definisce l’oggetto del Regolamento, circoscrivendo le modifiche e le abrogazioni, recate dalle disposizioni in esso contenute, al Titolo X del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 relativo alla disciplina dei cambiamenti e delle modificazioni del nome e del cognome.

L’art. 2 riscrive l’art. 89, comma 1, del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 alla luce dell’esperienza applicativa maturata in oltre dieci anni dall’entrata in vigore della riforma dello stato civile.
La nuova disposizione riconduce, quindi, in capo al Prefetto competente per territorio l’intera procedura, attualmente ordinata fra centro e periferia.
La previsione normativa si  rende necessaria per adeguare la legislazione alle pronunce della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione che hanno ritenuto legittima la richiesta, sempre più frequente, di aggiunta del cognome materno a quello paterno.
Per effetto dell’abrogazione espressa dell’art. 84, disposta dall’art. 6 dello schema di regolamento, le competenze, oggi riservate al Ministro, in materia di aggiunta di un ulteriore cognome vengono attribuite, in via esclusiva, al Prefetto.
Il comma 1 del nuovo art. 89 viene poi integrato con la previsione espressa che il richiedente esponga le ragioni nella domanda, analogamente a quanto oggi previsto dall’art. 84 per il procedimento rimesso alla competenza del Ministro.
Nella formulazione del nuovo comma 1 dell’art. 89 possono rinvenirsi i tratti distintivi delle innovazioni che si sono volute introdurre al  vigente procedimento amministrativo liberandolo da inutili appesantimenti burocratici e in linea con le diffuse esigenze di semplificazione e di snellimento, come risulta anche motivato nelle premesse del provvedimento.

L’art. 3 introduce, all’art. 90 del d.P.R. n. 396 del 2000, dopo il comma 1, un ulteriore comma 1-bis che prevede la pubblicazione all’albo pretorio del comune di nascita e di residenza del richiedente, dell’avviso contenente la domanda di cambiamento del nome e del cognome, autorizzata dal Prefetto con proprio decreto.
Il comma 1-bis fa salvi, in tal modo, i diritti degli eventuali controinteressati attraverso la notifica della domanda.

L’art. 4 sostituisce integralmente l’art. 91 del d.P.R. n. 396 del 2000, prevedendo, per l’opposizione alla domanda, il termine di trenta giorni sia dall’affissione sia dalla notificazione.

L’art. 5 modifica l’articolo 92 del d.P.R. n. 396 del 2000 adeguandone la disciplina alla procedura, introdotta dal precedente articolo 3, che prevede la notificazione ai controinteressati.
La nuova formulazione dell’art. 92 mantiene la stessa rubrica della disposizione vigente.
In tal modo si vuole salvaguardare il principio, anche di fronte all’evoluzione registrata nella società in materia di cambiamento del nome e del cognome, della permanenza, comunque, di una potestà discrezionale dell’autorità amministrava a pronunciarsi sulla domanda e non di un diritto soggettivo perfetto o incondizionato del richiedente al mutamento del nome e del cognome. La disposizione modifica la disciplina della nuova procedura di notificazione, prevista dal precedente art. 3.

L’art. 6 indica le norme abrogate in maniera espressa per effetto delle modifiche introdotte al procedimento amministrativo del cambiamento del nome e del cognome.

L’art. 7 reca la clausola di invarianza della spesa.

L’art. 8 prevede l’entrata in vigore del regolamento sessanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.