Schema di DPR - Carta dei diritti e dei doveri del detenuto e dell'internato - Testo

 

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente: “Regolamento recante modifiche al D.P.R. 30 giugno 2000, n.230, in materia di carta dei diritti e dei doveri del detenuto dell’internato"

Relazione illustrativa


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista   la   legge   26   luglio  1975,  n.  354,  recante:  «Norme sull'ordinamento   penitenziario  e  sulla  esecuzione  delle  misure privative e limitative della libertà», e successive modificazioni ed integrazioni e, in particolare, l’articolo 32;

Visto  l'articolo  87,  primo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230;
Ritenuta la necessità di garantire l’effettivo esercizio dei diritti dei detenuti e degli internati e una maggiore consapevolezza delle regole che conformano la vita nel contesto carcerario mediante l’introduzione della Carta dei diritti e dei doveri;

Visto  l'articolo  17,  commi 1 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista  la  preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 dicembre 2011;

Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 12 gennaio 2012;

Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 marzo 2012;

Sulla  proposta  del  Ministro  della  giustizia, di concerto con il Ministro  dell’economia e delle finanze;

E m a n a
il seguente regolamento:

Art. 1
(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’art. 23, il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Il direttore dell’istituto, o un operatore penitenziario da lui designato, svolge un colloquio con il soggetto, al fine di conoscere le notizie necessarie per le iscrizioni nel registro, previsto dall’articolo 7 del Regolamento per l’esecuzione del codice di procedura penale di cui al decreto ministeriale 30 settembre 1989, n. 334, e per iniziare la compilazione della cartella personale, nonché allo scopo di fornirgli le informazioni previste dal primo comma dell’articolo 32 della legge e di consegnargli la carta dei diritti e dei doveri dei detenuti e degli internati prevista nel comma 2 dell’articolo 69 del presente regolamento. In particolare, vengono forniti chiarimenti sulla possibilità di ammissione alle misure alternative alla detenzione e agli altri benefici penitenziari e viene contestualmente richiesto al detenuto il consenso all’eventuale utilizzo delle procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici di cui all’art. 275-bis del codice di procedura penale. Il verbale contenente la relativa dichiarazione del detenuto viene trasmesso senza ritardo all’autorità giudiziaria competente»;
b) all’art. 69, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. All’atto dell’ingresso a ciascun detenuto o internato è consegnata la carta dei diritti e dei doveri dei detenuti e degli internati, contenente l’indicazione dei diritti e dei doveri dei detenuti e degli internati, delle strutture e dei servizi ad essi riservati. Il contenuto della carta è stabilito con decreto del Ministro della giustizia da emanarsi entro centottanta giorni decorrenti dall’entrata in vigore della presente disposizione. Il decreto regola, altresì, le modalità con le quali la carta dei diritti deve essere portata a conoscenza dei familiari del detenuto e dell’internato. La carta dei diritti è fornita nelle lingue più diffuse tra i detenuti e internati stranieri.».

2. Dall’attuazione del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.