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Azioni collettive D.Lgs 198/2009

L'art. 1, 2 comma del decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198, "Attuazione dell'articolo 4 della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ricorso per l'efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici", prevede che sia data immediatamente notizia nel sito istituzionale dell'amministrazione o del concessionario di servizi pubblici intimati, del ricorso di titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei per una pluralità di utenti e consumatori contro le inefficienze delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici.

Ugualmente, l'art. 4 del decreto legislativo prevede che sia data notizia nel sito istituzionale dell'amministrazione o del concessionario di servizi pubblici intimati, della sentenza che definisce il giudizio e delle misure adottate in ottemperanza alla sentenza.

 

Avviso 22 febbraio 2012 - Ai sensi dell’art. 1 comma 2 del dlgs. n. 198/2009, si da notizia che è stato notificato al Ministero un ricorso presentato dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio dall’Ai.Bi. Associazione Amici dei Bambini, relativo alla mancata attivazione della banca dati dei minori adottabili e degli aspiranti genitori adottivi.

il Ricorso

Avviso 23 novembre 2011 - Ricorso ex dlgs n. 198/2009 - Ai sensi dell’art. 1 comma 2 del dlgs. n. 198/2009, si dà notizia che è stato notificato al Ministero un ricorso presentato dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio dall’Associazione Forense di Reggio Emilia ed altri, finalizzato all’adozione di tutti gli atti necessari al fine di ripristinare un'efficiente ed adeguato funzionamento dei servizi organizzativi di Giustizia presso il Tribunale di Reggio Emilia.

il Ricorso