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Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 17 luglio 2008 - Ricorso n. 42211/07 - Riolo c. Italia

Libertà di espressione.  Diritto di cronaca giornalistica.  Limiti.

 I giudici di merito avevano condannato, in sede civile,  l’attuale ricorrente Claudio Riolo al risarcimento del danno per la pubblicazione di un articolo dal contenuto lesivo della reputazione del Presidente della Provincia di Palermo.
 I giudici avevano ritenuto che l’articolo fosse andato oltre i limiti dell’esercizio legittimo del diritto di cronaca  e critica giornalistica.
 La Corte Europea ha ritenuto  la condanna comminata contraria alla Convezione, ritenendo che lo scritto non contenesse espressioni che implicassero giudizi di colpevolezza nei confronti della persona oggetto della vicenda.    Per quanto riguarda le espressioni ironiche utilizzate dal giornalista la Corte ha sottolineato che la libertà giornalistica può comprendere il possibile ricorso ad un certo grado di provocazione

 La sentenza è divenuta definitiva il giorno 17 ottobre 2008 ( ex art. 44 § 2  della Convenzione):  


CONSIGLIO D’EUROPA

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO
SECONDA SEZIONE

CASO RIOLO c. ITALIA (Ricorso n. 42211/07)

SENTENZA

STRASBURGO 17 luglio 2008

La presente sentenza diverrà definitiva alle condizioni stabilite nell’articolo 44 § 2 della Convenzione. Può subire variazioni di forma.

 Nel caso Riolo c/Italia,
La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (Seconda Sezione), costituita in una Camera composta da:
Françoise Tulkens, Presidente,
Antonella Mularoni,
Ireneu Cabral Barreto,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danuté Jočiené,
Dragoljub Popović,
András Sajó, giudici,
e da Sally Dollé, cancelliere di sezione,
 

Dopo avere deliberato in camera di consiglio il 24 giugno 2008,
Pronuncia la seguente sentenza, adottata in tale data:

PROCEDIMENTO

  1. All’origine della causa vi è un ricorso (n. 42211/07) nei confronti della Repubblica italiana con cui un cittadino di quello Stato, il sig. Claudio Riolo («il ricorrente»), ha adito la Corte il 14 settembre 2007 in virtù dell’articolo 34 della Convenzione per la Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà Fondamentali («la Convenzione»).
  2. Il ricorrente è stato rappresentato dinanzi alla Corte dagli Avv. A. Ballerini e M. Vano, del foro di Genova. Il governo italiano («il Governo») è stato rappresentato dall’Agente, R. Adam, e dal Co-Agente, F. Crisafulli.
  3. Il ricorrente adduceva che la sua condanna per diffamazione aveva violato il suo diritto alla libertà di espressione.
  4. Il 20 novembre 2007, la presidente della seconda sezione della Corte ha deciso di comunicare il ricorso al Governo. Avvalendosi delle disposizioni dell’articolo 29 § 3 della Convenzione, essa ha deciso che l’ammissibilità e la fondatezza del caso sarebbero state esaminate contestualmente.

    IN FATTO
     
  5. Il ricorrente è nato nel 1951; il suo luogo di residenza non è noto.

    A. La «strage di Capaci» e i procedimenti giudiziari contro i presunti autori del reato 
  6. Il 23 maggio 1992, una bomba esplose a Capaci, in Sicilia. L’esplosione uccise un magistrato impegnato nella lotta alla mafia (il dott. Giovanni Falcone), la sua compagna e la scorta. Furono avviati procedimenti giudiziari contro i presunti autori della strage. Tra gli imputati figurava Salvatore Sbeglia, sospettato di avere fornito agli assassini una parte del telecomando utilizzato per far esplodere la bomba.
  7. La prima udienza preliminare del processo si tenne il 19 settembre 1994. Il sig. Sbeglia era rappresentato dall’Avv. Francesco Musotto, del foro di Palermo e presidente della provincia di Palermo. Intervistato da un giornalista del quotidiano La Repubblica, l’Avv. Musotto dichiarò che la provincia di Palermo non aveva ancora deciso se costituirsi parte civile nel procedimento penale condotto contro i presunti assassini del dott. Falcone. L’Avv. Musotto affermò inoltre di essersi recato all’udienza preliminare per rinunciare al mandato conferitogli dal suo cliente in quanto, essendo il presidente della provincia, ragioni di opportunità gli suggerivano di astenersi. 
  8. Dieci giorni dopo, il 28 settembre 1994, si celebrò una nuova udienza preliminare. L’Avv. Musotto, che non aveva rinunciato al suo mandato, patrocinò la causa del sig. Sbeglia. Di fronte alle critiche di alcuni politici e dell’avvocato della famiglia Falcone, l’Avv. Musotto dichiarò di non avere «niente da dire». Sui giornali locali e nazionali scoppiò la polemica. 
  9. Nel febbraio 1995, la provincia di Palermo decise di costituirsi parte civile nel processo in questione.  

    B. L’articolo del ricorrente

  10. Il ricorrente, ricercatore di scienze politiche presso l’università di Palermo, pubblicò sul giornale Narcomafie del novembre 1994 un articolo intitolato «Mafia e diritto. Palermo: la provincia contro se stessa nel processo Falcone. Lo strano caso dell’Avv. Musotto e Mr. Hyde». 
  11. L’articolo in questione recita: 

    «Mentre il Presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, va in giro per il mondo minimizzando la gravità e la forza del fenomeno mafioso, un suo goffo emulo locale , il presidente della provincia di Palermo, lo batte in intelligenza e fantasia. Si tratta dell’Avv. Musotto, ex socialista convertitosi a Forza Italia, eletto in giugno con il sessanta per cento dei voti alla presidenza dell’amministrazione locale.

    L’Avv. Musotto è riuscito a sdoppiarsi, alla maniera del celebre personaggio di Stevenson, al fine di non rinunciare alla difesa del costruttore Salvatore Sbeglia, imputato nel processo per la strage di Capaci. Di fronte alle pressioni dell’opposizione volte ad ottenere che la provincia si costituisca parte civile (come hanno già fatto i comuni di Palermo e Capaci, la regione Sicilia e il governo nazionale) nel processo contro i presunti responsabili dell’assassinio del giudice Falcone, della compagna Francesca Morvillo e di tre agenti della scorta, l’Avv. Musotto prima ha cercato di prendere tempo, poi ha incaricato l’ente provinciale per il turismo di accertare gli eventuali danni causati dalle stragi mafiose ai flussi turistici (incredibile, ma vero) e, infine, si è rassegnato alla costituzione di parte civile dell’amministrazione locale, che sarà tuttavia rappresentata nelle aule di giustizia dal suo vicepresidente. Con ciò, il Musotto-presidente, sia pure rappresentato dal suo sostituto, si sdoppierà quotidianamente in Musotto-avvocato, il quale continuerà a difendere il costruttore Sbeglia, ed entrambi parteciperanno al processo per la strage di Capaci, ma su due fronti opposti.

    Di fronte ad una situazione tanto grottesca viene spontaneamente da chiedersi perché non sia stata presa in considerazione la soluzione più semplice e scontata, vale a dire la rinuncia dell’Avv. Musotto alla difesa del suo cliente. L’interessato si giustifica invocando il principio di garanzia del diritto alla difesa e denunciando il tentativo di criminalizzare la professione di penalista. Una risposta da vittima che non fa che confondere i termini della questione, dato che qui non si discute né di principi costituzionali incontestabili né della facoltà di un avvocato di scegliere liberamente i propri clienti, ma solo dell’opportunità, e al tempo stesso della legittimità, di una scelta che, in linea di principio, subordina gli interessi privati di un individuo che esercita una libera professione al ruolo di tutela dell’interesse collettivo, inerente al mandato di rappresentante delle istituzioni pubbliche.

    Ma, nel caso di specie, poiché la costituzione di parte civile dell’amministrazione locale in un processo di mafia ha un valore soprattutto simbolico, in quanto costituisce un segnale culturale e politico che interrompe una lunga prassi d’inerzia e di connivenze, il rischio maggiore è che la scelta di Musotto sia letta come un segnale che va nella direzione opposta. E, com’è noto, il potere mafioso è molto attento ai segnali provenienti dalle istituzioni.

    La conclusione più probabile che si può trarre – fino a prova contraria – da questa storia è dunque che il rappresentante di Forza Italia non abbia voluto, o non abbia potuto, prendere nettamente le distanze dagli imputati nel processo e sia in qualche modo costretto a subire l’influenza dell’intreccio di interessi economici e politici al quale si deve, almeno in parte, la sua elezione alla presidenza della provincia con un’inattesa raccolta di voti. Naturalmente, con ciò non s’intende né affermare che c’è stata una forma di negoziazione preliminare di voti inquinati né, meno ancora, ricondurre il successo di Forza Italia in Sicilia esclusivamente allo spostamento dei voti controllati dalla mafia dall’ex pentapartito verso il nuovo polo di centro destra. Tuttavia, non si può negare che un tale spostamento si sia effettivamente verificato.

    Del resto, nella storia della cosiddetta «prima repubblica», non è una novità che la mafia si adegui all’evoluzione degli equilibri politici. Il fenomeno si registrava già tra gli anni quaranta e cinquanta, quando le cosche passavano, con ondate successive, dal separatismo e dalla destra liberal-qualunquista alla democrazia cristiana. Lo stesso fenomeno si è poi ripresentato, com’è ormai dimostrato dalle dichiarazioni dei pentiti acquisite agli atti del processo per l’omicidio di Salvo Lima, quando nel 1987 Cosa Nostra ha voluto lanciare un messaggio politico alla stessa democrazia cristiana grazie al sostegno al partito socialista di Claudio Martelli e al partito radicale, portatori di una politica di stampo «garantista». Allo stesso modo oggi, nelle recenti consultazioni elettorali, il voto controllato dalle organizzazioni criminali sembra essere rivolto – e ciò è confermato dalle ultime testimonianze di alcuni pentiti dei clan di Catania – verso Forza Italia.

    Quando ciò si verifica, anche per volontà di Cosa Nostra, è inevitabile che qualcuno chieda, prima o poi, la restituzione dei favori di cui un individuo ha beneficiato. L’unico auspicio è che la risposta delle istituzioni e degli organismi politici sia forte e chiara, capace di chiudere inequivocabilmente le eventuali brecce lasciate aperte ad un attacco criminale, sferrato al fine di costruire un nuovo equilibrio di potere politico e mafioso, che non avrebbe niente da invidiare a quello che viene sostituito. Sfortunatamente, non ci si può nascondere il fatto che i primi segnali provenienti dai nuovi governi sono tutt’altro che rassicuranti.»

    C. L’azione civile avviata dall’Avv. Musotto

    1. Il procedimento di primo grado 
  12. Il 24 aprile 1995, l’Avv. Musotto, adducendo di essere stato diffamato, avviò nei confronti del ricorrente un’azione civile di risarcimento dei danni. Chiese che gli fosse concessa la somma totale di 700 milioni di lire (circa 361.519 euro – EUR). 
  13. L’articolo del ricorrente fu pubblicato una seconda volta sul giornale Narcomafie del maggio 1995 e sul quotidiano nazionale Il Manifesto del 3 maggio 1995. Fu firmato dal ricorrente e da altre ventotto persone, tra le quali politici, rappresentanti di organizzazioni non governative, giuristi e giornalisti. 
  14. Con sentenza del 19 marzo 2000, il cui testo fu depositato in cancelleria il 21 novembre 2000, il tribunale di Palermo condannò il ricorrente a versare all’Avv. Musotto 70 milioni di lire (circa 36.151 EUR) per danni morali, oltre ogni somma dovuta a titolo di interessi legali a decorrere dal novembre 1994. Il ricorrente fu inoltre condannato a pagare una somma a titolo di riparazione di 10 milioni di lire (circa 5.164 EUR) e a rimborsare le spese di giustizia della parte attrice, che ammontavano a 6.390.000 lire (circa 3.300 EUR). 
  15. Il tribunale osservò innanzitutto che, al fine di accertare se vi fosse stata diffamazione oppure esercizio legittimo del diritto di critica giornalistica, occorreva considerare l’articolo nel suo complesso, il suo scopo, il suo interesse pubblico e il suo tenore. Esercitando il suo diritto di critica, un giornalista esprimeva opinioni che non erano rigorosamente oggettive, essendo fondate su un’interpretazione soggettiva dei fatti. 
  16. Nel caso di specie, tuttavia, il ricorrente aveva superato i limiti del suo diritto, in quanto si era lanciato in un attacco personale contro l’Avv. Musotto. Un «lettore medio» traeva dall’articolo incriminato il convincimento che l’attore era garante di interessi mafiosi e condizionato da questi nella sua attività politica e professionale. Quest’idea era stata rafforzata dalla nuova pubblicazione dell’articolo e da un’interrogazione parlamentare. Era vero che il ricorrente aveva precisato che non intendeva «affermare che vi [era] stata una forma di negoziazione preliminare di voti inquinati»; ciononostante quella frase non era altro che un tentativo di sottrarsi alle conseguenze derivanti dalle altre affermazioni diffamatorie. Pertanto, il ricorrente aveva leso la reputazione, l’immagine professionale e politica nonché la vita privata dell’Avv. Musotto 

     2. L’appello 
     
  17. Il ricorrente presentò appello. Addusse, tra l’altro, che il tribunale di Palermo non aveva accertato se i fatti esposti nel suo articolo fossero veri e non aveva tenuto in debito conto l’interesse pubblico dell’argomento affrontato, il quale, nel caso di specie, doveva prevalere sulla tutela della vita privata dell’attore. 
  18. Con sentenza del 29 novembre 2002, il cui testo fu depositato in cancelleria il 7 aprile 2003, la corte d’appello di Palermo confermò la sentenza di primo grado e condannò il ricorrente a pagare le spese di giustizia della parte convenuta, che ammontavano a 3.700 EUR. 
  19. La corte d’appello osservò che, conformemente alla giurisprudenza della Corte di cassazione, l’interesse pubblico alla diffusione delle informazioni contenute in un articolo di stampa era solo uno degli elementi da prendere in considerazione, dovendo il giudice rivolgere la sua attenzione anche allo scopo della pubblicazione e alle espressioni utilizzate dall’autore. Era vero che le opinioni non si prestavano ad una dimostrazione di veridicità e che i limiti del diritto di critica erano più ampi nei confronti delle persone che occupano un posto pubblico; ciononostante, gli attacchi personali lesivi dell’integrità morale altrui costituivano una diffamazione. 
  20. Nel caso di specie, era fuori discussione che il pubblico avesse interesse a conoscere i fatti esposti nell’articolo del ricorrente e la loro valutazione storica e politica. Tuttavia, alcune delle espressioni utilizzate avevano superato i limiti di una critica legittima della situazione in cui si trovava l’Avv. Musotto nell’ambito del procedimento penale riguardante la strage di Capaci. Un esempio era costituito dal titolo dell’articolo, che evocava la dicotomia esistente tra la «trasparenza» dell’avvocato Musotto e la «mostruosa, negativa personalità» di Mr. Hyde. L’espressione «goffo emulo» offendeva la reputazione dell’attore se letta alla luce dell’accusa di minimizzare «la gravità e la forza del fenomeno mafioso». 
  21.  Inoltre, dall’articolo considerato nel suo complesso emergeva che il ricorrente mirava a far apparire l’Avv. Musotto come il responsabile del fatto che la provincia di Palermo aveva tardato a costituirsi parte civile. Il ricorrente aveva espresso un giudizio in merito ai motivi del comportamento dell’attore, accusandolo di essere condizionato dagli interessi economici e politici ai quali era dovuta la sua elezione. Aveva presentato tale conclusione come un fatto certo, in quanto suscettibile di essere infirmato solo dalla «prova del contrario». La pretesa connessione dell’attore con la mafia risultava anche dalla circostanza che sarebbe «inevitabile che qualcuno chieda, prima o poi, la restituzione dei favori di cui un individuo ha beneficiato». Queste gravi insinuazioni non erano basate su alcun elemento oggettivo.  
  22.  Pertanto, il ricorrente avrebbe dovuto sapere che le sue affermazioni potevano essere offensive. 
  23. Il ricorrente aveva prodotto una sentenza emessa nei confronti dell’Avv. Musotto in un procedimento penale distinto, in cui i giudici, pur assolvendo l’imputato, avevano accennato alla possibilità che il partito al quale l’interessato apparteneva avesse beneficiato dei voti dei mafiosi e al fatto che l’interessato aveva rapporti personali con uno degli imputati del processo per la strage di Capaci. Tuttavia, la corte d’appello osservò che la sentenza era stata emessa dopo la pubblicazione dell’articolo e non poteva essere presa in considerazione. Ad ogni modo, il suo contenuto non giustificava le insinuazioni del ricorrente. 
  24. Infine, la circostanza che l’articolo, firmato tra l’altro dallo stesso ricorrente, era stato nuovamente pubblicato su un quotidiano a diffusione nazionale (Il Manifesto) aveva arrecato un danno ancora più grande alla parte offesa.

     3. Il ricorso per cassazione del ricorrente

  25. Il ricorrente propose ricorso per cassazione. 
  26. Con sentenza del 30 gennaio 2007, il cui testo fu depositato in cancelleria il 19 marzo 2007, la Corte di cassazione, ritenendo che la corte d’appello avesse motivato in modo logico e corretto tutti i punti controversi, rigettò il ricorso del ricorrente.

    D. Le vicende giudiziarie dell’Avv. Musotto 
     
  27. Nel novembre 1995, l’Avv. Musotto, accusato di concorso esterno in associazione per delinquere di stampo mafioso, fu arrestato. Fu scarcerato nel marzo 1996 e rinviato a giudizio dinanzi al tribunale di Palermo. Con sentenza emessa nel 1998, quest’ultimo assolse l’Avv. Musotto. Il ricorrente fa notare che quella decisione giudiziaria contiene le seguenti affermazioni:
    a) la villa della famiglia Musotto era frequentata, tra il 1993 e il 1994, da membri della mafia ed utilizzata per nascondere armi;
    b) la probabile mera passività dell’Avv. Musotto di fronte alle frequentazioni mafiose del fratello non costituiva reato;
    c) era verosimile che l’Avv. Musotto avesse beneficiato dei voti di persone «inserite in un contesto criminale», ma non vi era alcuna prova che l’interessato avesse concluso un accordo con membri della mafia;
     d)  era «deontologicamente censurabile» che l’Avv. Musotto avesse incontrato uno dei suoi clienti quando questi era latitante; inoltre, risultava che egli aveva rapporti di natura privata con il sig. Sbeglia. Tuttavia, ciò non giustificava la pronunzia di un verdetto di condanna. 
  28. Il ricorrente sottolinea anche i seguenti brani della sentenza del tribunale di Palermo:
     
    «(…) Vanno evidenziate le discussioni sorte tra il sig. Cannella, il sig. Bagarella e il sig. Calvaruso Antonio in occasione delle polemiche giornalistiche sollevate dalla costituzione di parte civile della provincia di Palermo nel procedimento in corso dinanzi all’autorità giudiziaria di Caltanissetta in seguito alla strage di Capaci, costituzione che risale al mese di settembre del 1994. In realtà, dalle allusioni [fatte dal] sig. Cannella e dal sig. Calvaruso emerge che il capomafia di Corleone seguiva la polemica ed aveva commentato la decisione dell’Avv. Musotto di costituirsi in detto procedimento, precisando, di fronte alle critiche fatte (…) dal sig. Cannella quanto alla costante mancanza di affidabilità dell’Avv. Musotto, che quest’ultimo non avrebbe potuto ammettere pubblicamente il suo rapporto di amicizia con membri di un’associazione mafiosa.»  

    «Risultò che il rapporto tra l’Avv. Musotto e gli Sbeglia, padre e figlio, era caratterizzato da assoluta solidità, da una frequentazione ricorrente del tutto particolare e da contatti telefonici, e anche dalla loro frequentazione al di fuori dell’ambiente del processo, se è vero che le dichiarazioni summenzionate, congiuntamente alle dichiarazioni dello stesso imputato e alla documentazione fotografica [acquisita] agli atti, hanno dimostrato la partecipazione dell’Avv. Musotto al matrimonio di Sbeglia Francesco e al battesimo del figlio di questi.»

    «(…) Questo quadro di riferimento relativo al sostanziale sostegno elettorale a tutta la formazione politica di Forza Italia da parte di diverse componenti di associazioni mafiose è confermato anche dalla testimonianza di Lanzalaco Salvatore (…), il quale ha indicato proprio che, di fronte al sostegno di numerosi rappresentanti mafiosi al Polo della Libertà, vi era un’evidente mancanza di conoscenza da parte del sig. Musotto Francesco. Ciò non esclude che il sostegno al sig. Musotto sarebbe potuto venire anche da una vasta cricca di soggetti sicuramente inseriti in un contesto criminale (…), i quali, dopo la scomparsa dei referenti politici militanti nei tradizionali partiti di governo, decisero di rivolgere tutta la loro attenzione a questo movimento politico di recente formazione.»

  29. La sentenza, confermata in appello nel 1999, divenne definitiva nell’aprile del 2001. Il fratello dell’Avv. Musotto (precedente paragrafo 27 b)) fu condannato ad una pesante pena restrittiva della libertà. 
  30. Nel giugno 2000, fu avviato un procedimento nei confronti dell’Avv. Musotto, nell’ambito del quale egli fu accusato di avere «comprato» voti. L’esito del procedimento non è noto.  

    IN DIRITTO

    I. SULL’ADDOTTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 10 DELLA CONVENZIONE

  31. Il ricorrente lamenta la sua condanna per diffamazione. Egli ritiene di avere subito un’ingerenza ingiustificata nel suo diritto alla libertà di espressione, quale sancito dall’articolo 10 della Convenzione.
     Nelle parti pertinenti, tale disposizione è così redatta:
     
    «1. Ogni persona ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto include la libertà d’opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera. (…). 
    2. L’esercizio di queste libertà, comportando doveri e responsabilità, può essere sottoposto ad alcune formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni previste dalla legge, che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, (…) alla protezione della reputazione o dei diritti altrui (…) o per garantire l’autorità e l’imparzialità del potere giudiziario.»
  32. Il Governo si oppone a tale tesi.  

    A. Sull’ammissibilità

  33. La Corte constata che questo motivo di ricorso non è manifestamente infondato ai sensi dell’articolo 35 § 3 della Convenzione. La Corte osserva inoltre che esso non si oppone a nessun altro motivo d’inammissibilità. E’ pertanto opportuno dichiararlo ammissibile. 

    B. Sul merito

     1. Argomentazioni delle parti

      a) Il Governo

  34. Il Governo osserva innanzitutto che i fatti relativi alle vicende giudiziarie dell’Avv. Musotto non sono affatto pertinenti per la soluzione della controversia e prega la Corte di cancellarli, tenuto conto anche che potrebbero nuocere alla reputazione di una persona estranea al procedimento avviato dinanzi alla Corte. 
  35. Il Governo ritiene che la natura, il contenuto e la portata ingiuriosa delle espressioni utilizzate dal ricorrente emergano chiaramente dalle sentenze emesse dagli organi giudiziari interni. L’ingerenza nella libertà di espressione del ricorrente, prevista dalla legge, perseguiva lo scopo legittimo della tutela dei diritti altrui, vale a dire il diritto all’onore e alla reputazione dell’Avv. Musotto. Quest’ultimo è stato attaccato personalmente, ma anche in quanto presidente della provincia e difensore di un imputato. L’attacco riguardava anche la funzione dell’avvocato in quanto ausiliario della giustizia. Tutelare la sua dignità equivaleva a tutelare il prestigio della funzione giudiziaria nel suo complesso. 
  36. L’articolo incriminato contiene affermazioni nelle quali è difficile scindere la parte «fattuale» dai giudizi di valore. La posizione oggettivamente delicata in cui si trovava l’Avv. Musotto era una semplice scusa od occasione per accusarlo di essere legato ad interessi mafiosi, o perlomeno di esserne ostaggio, di essere debitore della mafia per una parte dei voti che avevano portato alla sua elezione e di essere responsabile dell’esitazione della provincia a costituirsi parte civile. 
  37. In realtà, nel settembre 1994, ossia due mesi prima della pubblicazione dell’articolo controverso, l’Avv. Musotto aveva rinunciato al suo mandato di difensore di tutti gli imputati, compreso il sig. Sbeglia. L’articolo partiva quindi da elementi fattuali di cui l’autore non poteva ignorare l’inesattezza. I giudizi di valore espressi dal ricorrente (l’espressione «goffo emulo», il riferimento al «Mr. Hyde» di Stevenson) avevano il solo scopo di screditare ed insultare la persona presa di mira, senza alcun riferimento a specifici fatti accertati e senza alcuna argomentazione a sostegno. 
  38. I problemi causati dalla duplice funzione dell’Avv. Musotto erano già stati oggetto, a partire dal settembre 1994, di numerose notizie date dalla stampa. Di conseguenza, il ricorrente non può avvalersi del diritto di trasmettere informazioni, in quanto il pubblico disponeva già di tutte le informazioni necessarie al riguardo. Del resto, non risulta che gli altri commenti, persino polemici, riguardanti l’Avv. Musotto abbiano portato a condanne, il che dimostra che, quando è esercitata nei limiti di una critica civile, la libertà di stampa riceve un’accresciuta tutela in Italia. 
  39. Il ricorrente era certo padrone di criticare il cumulo delle funzioni dell’Avv. Musotto o le sue posizioni politiche. Tuttavia, egli non avrebbe dovuto utilizzare espressioni gratuitamente ingiuriose, tacere circostanze pertinenti ed accusare l’Avv. Musotto di tutelare gli interessi della mafia. Nel caso di specie, il ricorrente non era un giornalista, ma un docente di politologia all’università. In quanto tale, egli avrebbe dovuto, a maggior ragione, esprimere le sue tesi con l’oggettività e il distacco propri di uno scienziato. 
  40. Il Governo sostiene anche che l’Avv. Musotto era, all’epoca dei fatti, il presidente della provincia di Palermo. Era quindi un politico; a tale titolo, era consapevole di esporsi alla critica, anche severa, dei suoi avversari e della stampa. Tuttavia, sarebbe necessario tenere conto della circostanza che, a differenza di altri casi giudicati dalla Corte, l’articolo incriminato non è stato pubblicato in un periodo di lotta politica inasprita, quale la campagna elettorale o la formazione di un nuovo governo. 
  41. Il Governo ritiene infine che il risarcimento concesso non fosse eccessivo. Ad ogni modo, questo aspetto non può essere decisivo. Infatti, nelle cause di diffamazione, o si ritiene che non siano stati superati i limiti della libertà di espressione, il che rende ogni sanzione ed ogni risarcimento contrari alla Convenzione, o si ritiene che debba prevalere il diritto altrui alla dignità e all’onore, nel qual caso il risarcimento non deve essere inferiore al danno realmente subito, quale quantificato dal giudice del merito nell’esercizio del suo potere discrezionale.  

    b) Il ricorrente

  42. Il ricorrente ritiene che sia indispensabile citare i procedimenti giudiziari in cui è stato coinvolto il sig. Musotto, i quali riguardano fatti concomitanti con la pubblicazione dell’articolo controverso e dimostrano che quest’ultimo conteneva opinioni fondate su una base fattuale autentica. In particolare, il contenuto della sentenza del tribunale di Palermo del 1998 confermerebbe che i rischi a cui alludeva il ricorrente erano reali, che riguardavano una materia d’interesse pubblico e che lo scopo dell’autore era quello di stimolare una discussione finalizzata ad analizzare le modalità con le quali alcune organizzazioni mafiose, anche unilateralmente, cercavano di influenzare il mondo politico ed istituzionale. L’articolo riguardava fatti notori e incontestabili, relativi ad un personaggio politico. D’altra parte, i giudizi di valore in esso contenuti non si prestano ad una dimostrazione di veridicità.
     
  43. Il ricorrente contesta l’affermazione del Governo (precedente paragrafo 37), secondo la quale nel settembre 1994, l’avv. Musotto aveva rinunciato al mandato di difensore di tutti gli imputati, compreso il sig. Sbeglia. Egli sostiene che l’avv. Musotto era presente all’udienza preliminare del 28 settembre 1994, in cui aveva difeso la causa del sig. Sbeglia. Il 30 settembre, l’avv. Musotto aveva dichiarato al Consiglio provinciale di rinunciare alla difesa di quattro imputati e di mantenere unicamente quella del sig. Sbeglia. La scelta fu confermata in un’intervista alla stampa del 18 ottobre 1994. Il ricorrente sostiene di essersi potuto basare unicamente sulle dichiarazioni pubbliche dell’avv. Musotto. 
  44. L’espressione «goffo emulo locale» e l’ironico riferimento al romanzo di Stevenson si riferivano al comportamento indubbiamente indeciso dell’avv. Musotto al momento della costituzione di parte civile della provincia di Palermo e ai conseguenti rischi di sottovalutare il fenomeno mafioso. Nessun insulto gratuito o intento diffamatorio può essere attribuito al ricorrente. 
  45. Critiche molto più severe nei confronti dell’avv. Musotto, formulate da altri politici, non sono state oggetto di alcun procedimento giudiziario. Lo stesso dicasi per la ripubblicazione dell’articolo sul quotidiano Il Manifesto. Nel 2001, numerose associazioni hanno lanciato una campagna per la libertà di stampa nel campo della lotta contro la mafia, denunciando gli attacchi giudiziari condotti nei confronti dei giornalisti e il clima d’intimidazione che ne è derivato. 
  46. Il ricorrente, ricercatore universitario e politologo, è stato contattato dalla redazione di Narcomafie al fine di scrivere un articolo di commento alla situazione dell’avv. Musotto. Ha assolto al compito nell’ambito delle sue competenze scientifiche e della sua libera attività professionale. Sulla base di considerazioni sociopolitiche, ha formulato le seguenti ipotesi, che gli sono parse plausibili:
    - che vi fosse un rischio serio ed accertato che la scelta dell’avv. Musotto fosse percepita come un «segnale di segno contrario» rispetto all’azione dello Stato in processi di mafia e che quel segnale fosse destinato al potere mafioso, attento agli atti simbolici;
    - che l’avv. Musotto non avesse preso nettamente le distanze dagli imputati del processo e che fosse, in qualche modo e persino non intenzionalmente, costretto a subire il condizionamento di una parte dell’elettorato;
    - che, senza neanche un previo accordo, in occasione delle elezioni del 1994, alcuni voti controllati dalla mafia fossero passati dall’ex pentapartito al polo di destra, in particolare a Forza Italia. 
  47. Queste ipotesi sono state formulate sulla base di un’interpretazione, certamente soggettiva, dei legami logici esistenti tra alcuni fatti accertati. Esse costituiscono un esercizio del diritto di critica in campo politico. Tale diritto non può essere limitato ai periodi di campagna elettorale; comunque, l’articolo incriminato era stato ispirato da fatti gravi, quali i massacri degli anni 1992-1993 e lo sconvolgimento della vita democratica che ne è derivato. 
  48. L’avv. Musotto è un avvocato che ha scelto liberamente i suoi clienti, e un politico. Non può essere paragonato ad un giudice. Pertanto, i commenti del ricorrente non erano tali da offendere la funzione giudiziaria nel suo complesso. 
  49. Il ricorrente adduce infine che la sanzione inflittagli era eccessiva. Egli osserva al riguardo che la sentenza di primo grado era esecutiva e che egli non possedeva la somma che era stato condannato a pagare. Pertanto, a partire dal 2001, l’avv. Musotto aveva ottenuto il sequestro di un quinto dello stipendio versato dall’università di Palermo. Ciò non solo ha esposto il ricorrente a difficoltà economiche ma ha anche portato a conoscenza del suo datore di lavoro i suoi guai giudiziari.  

     2. Valutazione della Corte

    a) Sull’esistenza di un’ingerenza

  50. Le parti convengono nel ritenere che la condanna del ricorrente ha costituito un’ingerenza nel diritto di quest’ultimo alla libertà d’espressione, quale garantito dall’articolo 10 § 1 della Convenzione.  

    b) Sulla giustificazione dell’ingerenza: la previsione da parte della legge e il perseguimento di un fine legittimo

  51. Un’ingerenza è contraria alla Convenzione se non rispetta le esigenze previste dal comma 2 dell’articolo 10. E’ pertanto opportuno stabilire se essa fosse «prevista dalla legge», se riguardasse uno o più dei fini legittimi enunciati in quel comma e se fosse «necessaria in una società democratica» per raggiungere quel o quei fini (Pedersen e Baadsgaard c/Danimarca [GC], n. 49017/99, § 67, CEDU 2004-XI). 
  52. Non si contesta che l’ingerenza fosse prevista dalla legge. 
  53. La Corte riconosce che l’ingerenza riguardava uno scopo legittimo, vale a dire la tutela della reputazione o dei diritti altrui, nella fattispecie dell’avv. Musotto, (si vedano, mutatis mutandis, Perna c/Italia [GC], n. 48898/99, § 42, CEDU 2003-V, e Nikula c/Finlandia, n. 31611/96, § 38, CEDU 2002-II). 
  54. Rimane da verificare se l’ingerenza fosse «necessaria in una società democratica».  

    c) Sulla necessità dell’ingerenza in una società democratica

    α. Principi generali

  55. La stampa svolge un ruolo essenziale in una società democratica: se da un lato essa non deve superare certi limiti, che dipendono in particolare dalla tutela della reputazione e dei diritti altrui, dall’altro le spetta tuttavia di comunicare, nel rispetto dei suoi doveri e delle sue responsabilità, informazioni e idee su tutte le questioni d’interesse generale, comprese quelle della giustizia (De Haes e Gijsels c/Belgio, sentenza del 24 febbraio 1997, Raccolta delle sentenze e delle decisioni 1997-I, § 37). Alla sua funzione di diffondere informazioni si aggiunge il diritto, per l’opinione pubblica, di riceverne. Se così non fosse, la stampa non potrebbe svolgere l’indispensabile ruolo di «cane da guardia» (Thorgeir Thorgeirson c/Islanda, sentenza del 25 giugno 1992, serie A n. 239, § 63, e Bladet Tromsø e Stensaas c/Norvegia [GC], n. 21980/93, § 62, CEDU 1999-III). Oltre alla sostanza delle idee e delle informazioni espresse, l’articolo 10 tutela il modo in cui vengono espresse (Oberschlick c/Austria (n. 1), sentenza del 23 maggio 1991, serie A n. 204, § 57). La libertà giornalistica comprende anche il possibile ricorso ad una certa dose di esagerazione, se non di provocazione (Prager e Oberschlick c/Austria, sentenza del 26 aprile 1995, serie A n. 313, § 38; Thoma c/Lussemburgo, n. 38432/97, §§ 45 e 46, CEDU 2001-III; Perna succitata, § 39). 
  56. Per quanto riguarda i limiti della critica ammissibile, essi sono più ampi nei confronti di un politico, che agisce in qualità di personaggio pubblico, che nei confronti di un semplice privato. Il politico si espone inevitabilmente e consciamente ad un controllo attento dei suoi fatti e dei suoi gesti, sia da parte dei giornalisti che da parte della massa dei cittadini, e deve mostrare una maggiore tolleranza, soprattutto quando rilascia pubbliche dichiarazioni che possono dare adito a critiche. Egli ha certamente diritto di vedere tutelata la sua reputazione, anche al di fuori dell’ambito della sua vita privata, ma gli imperativi di tale tutela devono essere controbilanciati dagli interessi della libera discussione sulle questioni politiche. Le eccezioni alla libertà di espressione esigono infatti un’interpretazione stretta (Oberschlick c/Austria (n. 2), sentenza del 1° luglio 1997, Raccolta delle sentenze e delle decisioni 1997-IV, § 29).  
  57. L’aggettivo «necessario», ai sensi dell’articolo 10 § 2, implica l’esistenza di un «bisogno sociale imperioso». Gli Stati contraenti godono di un certo margine di apprezzamento nel giudicare se esista un tale bisogno, ma quel margine di apprezzamento va di pari passo con un controllo europeo riguardante al tempo stesso la legge e le decisioni che le danno applicazione, anche quando esse promanano da un organo giurisdizionale indipendente. La Corte è pertanto competente a deliberare in ultimo luogo sulla questione se una «restrizione» si concili con la libertà di espressione tutelata dall’articolo 10 (Janowski c/Polonia [GC], n. 25716/94, § 30, CEDU 1999-I, e Association Ekin c/Francia, n. 39288/98, § 56, CEDU 2001-VIII). 
  58. Nell’esercizio del suo potere di controllo, la Corte non ha affatto il compito di sostituirsi agli organi giurisdizionali interni competenti, ma quello di verificare, sotto il profilo dell’articolo 10, le decisioni da essi pronunciate in virtù del loro potere di apprezzamento (Fressoz e Roire c/Francia, [GC], n. 29183/95, § 45, CEDU 1999-I). Ciò non significa che essa deve limitarsi ad accertare se lo Stato convenuto si sia avvalso di tale potere in buona fede, con cura e in modo ragionevole; essa deve considerare l’ingerenza controversa alla luce del caso nel suo complesso, compresi il tenore dei discorsi contestati al ricorrente e il contesto in cui questi li ha fatti (News Verlags GmbH & Co. KG c/Austria, n. 31457/96, § 52, CEDU 2000-I). 
  59. In particolare, spetta alla Corte stabilire se i motivi invocati dalle autorità nazionali per giustificare l’ingerenza siano «pertinenti e sufficienti» e se la misura incriminata fosse «proporzionata ai fini legittimi perseguiti» (Chauvy ed altri c/Francia, n. 64915/01, § 70, CEDU 2004-VI). Ciò facendo, la Corte deve convincersi che le autorità nazionali hanno applicato regole conformi ai principi sanciti dall’articolo 10, basandosi su una valutazione accettabile dei fatti pertinenti (si vedano, tra molte altre, Zana c/Turchia, sentenza del 25 novembre 1997, Raccolta 1997-VII, § 51; De Diego Nafría c/Spagna, n. 46833/99, § 34, 14 marzo 2002; Pedersen e Baadsgaard succitata, § 70). 
  60. Al fine di valutare la giustificazione di una dichiarazione contestata, è opportuno distinguere tra dichiarazioni fattuali e giudizi di valore. Se la materialità dei fatti può essere provata, l’esattezza dei secondi non si presta ad essere dimostrata (Oberschlick (n. 2) succitata, § 33). La qualificazione di una dichiarazione come dichiarazione di fatto o come giudizio di valore dipende in primo luogo dal margine di apprezzamento delle autorità nazionali, in particolare degli organi giurisdizionali interni (Prager e Oberschlick succitata, § 36). Tuttavia, anche quando una dichiarazione equivale ad un giudizio di valore, essa deve fondarsi su una base fattuale sufficiente, poiché anche un giudizio di valore totalmente privo di base fattuale può rivelarsi eccessivo (Jerusalem c/Austria, n. 26958/95, § 43, CEDU 2001-II).
     
  61. Ciononostante, il diritto dei giornalisti di comunicare informazioni su questioni d’interesse generale è tutelato a condizione che essi agiscano in buona fede, in base a fatti esatti, e forniscano informazioni «affidabili e precise» nel rispetto dell’etica giornalistica (si vedano, ad esempio, le sentenze succitate Fressoz e Roire, § 54, Bladet Tromsø e Stensaas, § 58, e Prager e Oberschlick, § 37). Il comma 2 dell’articolo 10 della Convenzione sottolinea che l’esercizio della libertà di espressione comporta «doveri e responsabilità», che valgono anche per i mass media persino in relazione a questioni di grande interesse generale. Inoltre, tali doveri e responsabilità possono rivestire importanza quando si rischia di ledere la reputazione di una persona citata nominativamente e di nuocere ai «diritti altrui». Devono pertanto esistere motivi specifici per poter sollevare i mass media dall’obbligo che abitualmente essi hanno di verificare dichiarazioni fattuali diffamatorie nei confronti di privati cittadini. Al riguardo, entrano in gioco in particolare la natura e il grado della diffamazione in questione e il fatto di sapere fino a che punto il media possa ragionevolmente considerare attendibili le sue fonti per quanto riguarda le accuse (si vedano, tra altre, McVicar c/Regno Unito, n. 46311/99, § 84, CEDU 2002-III, e Standard Verlagsgesellschaft MBH (n. 2) c/Austria, n. 37464/02, § 38, 22 febbraio 2007). 
  62. E’ necessario prendere in considerazione anche la natura e la gravità delle pene inflitte quando si tratta di misurare la proporzionalità dell’ingerenza (si vedano, ad esempio, Ceylan c/Turchia [GC], n. 23556/94, § 37, CEDU 1999-IV, e Tammer c/Estonia, n. 41205/98, § 69, CEDU 2001-I). Se è vero che gli Stati contraenti hanno la facoltà, se non il dovere, in virtù dei loro obblighi positivi ai sensi dell’articolo 8 della Convenzione, di regolamentare l’esercizio della libertà di espressione in modo da garantire una tutela adeguata della reputazione degli individui da parte della legge, essi devono evitare, nel fare ciò, di adottare misure che dissuadano i mass media dallo svolgere il loro ruolo di allarme dell’opinione pubblica in caso di abusi palesi o presunti del potere pubblico (Cumpănă e Mazăre c/Romania [GC], n. 33348/96, § 113, CEDU 2004-XI).

     β. Applicazione di questi principi al caso di specie

  63. La Corte osserva innanzitutto che il ricorrente non esercita regolarmente la professione di giornalista, ma è un ricercatore di scienze politiche presso l’università di Palermo. Tuttavia, poiché l’interessato ha scritto un articolo destinato ad essere pubblicato sul giornale Narcomafie, articolo che, per giunta, è stato ripreso dal quotidiano nazionale Il Manifesto (precedente paragrafo 13), i suoi discorsi, alla stregua di quelli di chiunque altro si trovi in una situazione analoga, devono essere assimilati a quelli di un giornalista e godere della stessa tutela sotto il profilo dell’articolo 10 della Convenzione. 
  64. La Corte osserva inoltre che l’articolo incriminato è stato ispirato dalla situazione in cui si trovava, all’epoca dei fatti, il presidente della provincia di Palermo, avv. Musotto. Mentre si poneva la questione se la suddetta provincia si sarebbe costituita in un procedimento giudiziario riguardante l’assassinio di un magistrato, l’avv. Musotto difendeva, in qualità di avvocato, uno degli imputati in quel procedimento. Non spetta alla Corte prendere in esame la sussistenza di un’incompatibilità tra i ruoli rivestiti dall’interessato; ciononostante, la situazione di questi poteva probabilmente dare luogo a dubbi sull’opportunità delle scelte operate da un alto rappresentante dell’amministrazione locale di fronte ad un processo riguardante fatti di estrema gravità. Il Governo ammette del resto che l’avv. Musotto si trovava in una «posizione oggettivamente delicata» (precedente paragrafo 36). L’articolo del ricorrente s’iscriveva quindi in un dibattito d’interesse pubblico, relativo ad una questione d’interesse generale. 
  65. Ciò è confermato anche dalla circostanza che, a partire dal settembre 1994, la duplice funzione dell’avv. Musotto era stata oggetto di numerosi articoli apparsi sulla stampa. La Corte non può tuttavia condividere la tesi del Governo secondo la quale l’esistenza di tali articoli avrebbe comportato l’impossibilità, per il ricorrente, di avvalersi del diritto di informare il pubblico (precedente paragrafo 38). Secondo la Corte, l’esistenza di un ampio dibattito sulla questione affrontata dal ricorrente non esclude affatto che quest’ultimo abbia potuto sentire l’esigenza di esprimere e comunicare il suo parere al riguardo, al fine di stimolare riflessioni più approfondite. 
  66. E’ opportuno sottolineare che l’avv. Musotto era un politico che, all’epoca dei fatti, occupava un posto chiave nell’amministrazione locale. Doveva quindi aspettarsi che i suoi atti fossero sottoposti ad uno scrupoloso esame da parte della stampa. Inoltre, egli sapeva o avrebbe dovuto sapere che, continuando a difendere uno degli imputati in un importante processo di mafia nel quale sarebbe potuta intervenire l’amministrazione di cui era presidente, si esponeva a critiche severe. Al tempo stesso, tale circostanza non poteva privare l’avv. Musotto del diritto alla presunzione d’innocenza e a non formare oggetto di accuse prive di qualsiasi base fattuale. 
  67. La Corte ha esaminato l’articolo incriminato senza rinvenirvi espressioni che implichino apertamente che l’avv. Musotto avrebbe commesso reati o che tutelerebbe gli interessi della mafia. E’ vero che il ricorrente ha affermato che era «probabile (…) che [l’avv. Musotto] non abbia voluto, o non abbia potuto, prendere nettamente le distanze dagli imputati nel processo e sia in un certo senso costretto a subire l’influenza di quell’intreccio di interessi economici e politici al quale si deve, almeno in parte, la sua elezione alla presidenza della provincia con un’inattesa raccolta di voti» (precedente paragrafo 11). Tuttavia, secondo la Corte, queste affermazioni non possono essere lette nel senso che l’avv. Musotto si sarebbe legato volontariamente ad ambienti mafiosi. Il ricorrente ha espresso piuttosto la tesi secondo la quale un eletto locale potrebbe essere influenzato, almeno in parte, dagli interessi di cui sono portatori i suoi elettori. Quest’opinione non supera i limiti della libertà di espressione in una società democratica. Al riguardo, la Corte osserva che il ricorrente si è premurato di precisare che non intendeva affermare che vi era stata «una forma di negoziazione preliminare di voti inquinati» e che il controllo dei voti poteva essere deciso unilateralmente da alcune organizzazioni criminali. Così facendo, ha precisato chiaramente ai lettori che, anche supponendo che l’avv. Musotto abbia beneficiato di alcuni voti provenienti da ambienti mafiosi, ciò non era necessariamente attribuibile all’interessato. 
  68. E’ vero che alcune delle espressioni utilizzate dal ricorrente possono, a prima vista, sembrare volte a suscitare derisione nei confronti dell’avv. Musotto. Lo stesso dicasi per la locuzione «goffo emulo locale» e per il paragone con i personaggi del romanzo di Stevenson «Lo strano caso del dottor Jekill e di Mr. Hyde». Tuttavia, come la Corte ha appena ricordato (precedente paragrafo 55), la libertà giornalistica può comprendere l’eventuale ricorso ad una certa dose di provocazione. Del resto, nel presente caso, le espressioni ironiche utilizzate dal ricorrente non hanno dato luogo ad insulti e non possono essere giudicate gratuitamente offensive; esse erano infatti collegate alla situazione commentata dal ricorrente. 
  69. La Corte osserva inoltre che nessuno contesta la veridicità delle principali informazioni fattuali contenute nell’articolo incriminato. Quanto alla circostanza, evocata dal Governo, che nel settembre 1994 l’avv. Musotto aveva rinunciato al mandato di difensore del sig. Sbeglia (precedente paragrafo 37), la Corte osserva che essa era contraddetta da due dichiarazioni pubbliche dell’avv. Musotto, risalenti, rispettivamente, al 30 settembre e al 18 ottobre 1994 (precedente paragrafo 43). Pertanto, all’epoca della pubblicazione del suo articolo (novembre 1994), il ricorrente poteva ragionevolmente credere che l’interessato continuasse a mantenere la sua «duplice funzione». 
  70. Di conseguenza, la Corte ritiene che, pur contenendo una certa dose di provocazione, l’articolo del ricorrente non potesse rappresentare un attacco personale gratuito contro l’avv. Musotto (si vedano, mutatis mutandis, Kwiecień c/Polonia, n. 51744/99, § 54, 9 gennaio 2007, e Ormanni c/Italia, n. 30278/04, § 73, 17 luglio 2007), e che le espressioni utilizzate dall’interessato avessero un legame sufficientemente stretto con i fatti del caso di specie (si veda, mutatis mutandis, Feldek c/Slovacchia, n. 29032/95, § 86, CEDU 2001-VIII). Ciò dispensa la Corte dal verificare, come vorrebbe il ricorrente (precedente paragrafo 42), se le sue opinioni siano state successivamente confermate dalle vicende giudiziarie dell’avv. Musotto (precedenti paragrafi 27-30), e se tale circostanza potrebbe essere pertinente sotto il profilo dell’articolo 10 della Convenzione. 
  71. Le considerazioni che precedono sono sufficienti ad indurre la Corte a concludere che l’ingerenza nella libertà di espressione del ricorrente non è stata conforme alla Convenzione. Del resto, essa ritiene che anche l’importo dei danni morali e della somma a titolo di riparazione che il ricorrente è stato condannato a pagare (in totale, circa 41.315 EUR, oltre ogni somma dovuta a titolo di interessi legali sull’importo di 36.151 EUR a partire dal novembre 1994 – si veda il precedente paragrafo 14) sia tale da alterare il giusto equilibrio richiesto in materia (si vedano, mutatis mutandis, Steel e Morris c/Regno Unito, n. 68416/01, §§ 96-97, CEDU 2005-II, e Ormanni succitata, § 76). A ciò si sono aggiunte le spese di giustizia della parte convenuta, che, per il primo e il secondo grado di giudizio, sono state quantificate in circa 7.000 EUR (precedenti paragrafi 14 e 18). Tenuto conto della situazione finanziaria del ricorrente (precedente paragrafo 49), la condanna al pagamento di tali somme era suscettibile di dissuaderlo dal continuare ad informare l’opinione pubblica su argomenti d’interesse generale. 
  72. Alla luce di quanto precede, i motivi avanzati a sostegno della condanna del ricorrente non sono sufficienti a convincere la Corte che l’ingerenza nell’esercizio del diritto dell’interessato alla libertà di espressione era «necessaria in una società democratica»; in particolare, i mezzi utilizzati erano sproporzionati rispetto allo scopo prefissato, vale a dire «la tutela della reputazione o dei diritti altrui». 
  73. Pertanto, detta condanna ha violato l’articolo 10 della Convenzione.

    II. SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE

  74. Ai sensi dell’articolo 41 della Convenzione,

    «Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente permette di riparare solo in parte alle conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del caso, un’equa soddisfazione alla parte lesa.»

     A. Danni

  75. Il ricorrente chiede 20.000 euro (EUR) a titolo di risarcimento del danno morale che avrebbe subito. Quanto al danno materiale, esso ammonterebbe a 70.000 EUR, di cui 29.658 EUR per la somma già versata all’avv. Musotto e 40.342 EUR per la rimanente parte dell’indennizzo ancora da pagare. 
  76. Il Governo contesta il diritto del ricorrente ad una riparazione per il danno materiale. In subordine, adduce che le somme da prendere in considerazione per il calcolo di questo tipo di danno sono solo quelle contenute nella sentenza di condanna del tribunale di Palermo. Tali somme sono poi aumentate a causa dell’atteggiamento del ricorrente, il quale non si è voluto conformare alla suddetta decisione giudiziaria. 
  77. Per quanto riguarda il danno morale, il Governo ritiene che la constatazione di violazione costituisca un’equa soddisfazione sufficiente. Ad ogni modo, le somme richieste a tale titolo sono eccessive. 
  78. Nelle circostanze della fattispecie, la Corte ritiene che la constatazione di violazione costituisca di per sé un’equa soddisfazione sufficiente per il risarcimento del danno morale subito dal ricorrente. 
  79. Essa ritiene invece che vi sia un nesso di causalità tra la violazione constatata nel presente caso e le sanzioni, le penali e le spese di giustizia della parte civile che il ricorrente è stato condannato a pagare (si vedano, mutatis mutandis, Tønsbergs Blad AS e Haukom c/Norvegia, n. 510/04, § 107, 1° marzo 2007, e Ormanni succitata, § 83). In particolare, il tribunale di Palermo ha condannato il ricorrente a versare all’avv. Musotto circa 36.151 EUR per danni morali, oltre ogni somma dovuta a titolo di interessi legali a partire dal novembre 1994, nonché circa 5.164 EUR a titolo di riparazione. Per il giudizio di primo e di secondo grado, il ricorrente è stato condannato a rimborsare le spese di giustizia della parte civile per un totale di 7.000 EUR. La Corte sottolinea al riguardo che non si può rimproverare al ricorrente di non avere accettato il giudizio di primo grado, in quanto l’ammissibilità del ricorso dipende dall’esaurimento dei mezzi d’impugnazione interni. 
  80. Alla luce di quanto precede, la Corte concede al ricorrente la somma totale di 60.000 EUR per il danno materiale, oltre ad ogni importo che possa essere dovuto a titolo d’imposta.
     
     B. Spese 
     
  81. Basandosi sulle fatture degli onorari dei suoi avvocati, il ricorrente chiede inoltre 7.943,03 EUR per le spese sostenute dinanzi agli organi giudiziari interni e 13.172,65 EUR per quelle sostenute dinanzi alla Corte. 
  82. Il Governo ribadisce l’osservazione secondo la quale alcune somme richieste dal ricorrente dipendono dall’atteggiamento dell’interessato al livello interno (precedente paragrafo 76). Tenuto conto della «semplicità e della brevità del procedimento», le spese indicate per il procedimento dinanzi alla Corte sarebbero manifestamente eccessive. 
  83. Secondo la giurisprudenza della Corte, un ricorrente può ottenere il rimborso delle spese solo se sono accertate la loro realtà, la loro necessità e la ragionevolezza del loro tasso. La Corte osserva che il ricorrente, prima di rivolgersi ad essa, ha dovuto affrontare un procedimento civile per diffamazione nell’ambito del quale ha dovuto provvedere alla sua difesa attraverso tre gradi di giudizio, invocando argomenti simili a quelli utilizzati per fondare il suo motivo di ricorso relativo all’articolo 10 della Convenzione. La Corte ammette pertanto che l’interessato ha sostenuto spese per prevenire la violazione della Convenzione nell’ordinamento giuridico interno (si vedano, mutatis mutandis, Rojas Morales c/Italia, n. 39676/98, § 42, 16 novembre 2000; Sannino c/Italia, n. 30961/03, § 75, 27 aprile 2006; Ormanni succitata, § 88). Tenuto conto degli elementi in suo possesso, nonché della sua prassi in materia, essa ritiene equo concedere al ricorrente a tale titolo la somma forfetaria di 7.000 EUR.
  84. La Corte giudica eccessivo l’importo chiesto per le spese relative al procedimento dinanzi ad essa (13.172,65 EUR) e decide di concedere 5.000 EUR a tale titolo. 
  85. Alla luce di quanto precede, la Corte concede al ricorrente la somma totale di 12.000 EUR per il rimborso delle spese.
     
    C.  Interessi moratori 
     
  86. La Corte ritiene appropriato basare il tasso degli interessi moratori sul tasso d’interesse delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea maggiorato di tre punti percentuali.

PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMITA’,

1.  Dichiara ammissibile il ricorso;
2.  Dichiara che vi è stata violazione dell’articolo 10 della Convenzione;
3.  Dichiara  

  1. che lo Stato convenuto deve versare al ricorrente, entro tre mesi a partire dal giorno in cui la sentenza sarà divenuta definitiva conformemente all’articolo 44 § 2 della Convenzione, le seguenti somme:     
    i) 60.000 EUR (sessantamila euro), oltre ad ogni importo che possa essere dovuto a titolo d’imposta, per il danno materiale;         
    ii) 12.000 EUR (dodicimila euro), oltre ad ogni importo che possa essere dovuto a titolo d’imposta dal ricorrente, per le spese;
  2. che, a partire dalla scadenza di detto termine e fino al versamento, tale importo dovrà essere maggiorato di un interesse semplice ad un tasso uguale a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea applicabile durante quel periodo, aumentato di tre punti percentuali;

4.  Rigetta la domanda di equa soddisfazione nel resto.

Redatta in francese, poi comunicata per iscritto il 17 luglio 2008, in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 del regolamento.

Sally Dollé      
Cancelliere             

 Françoise Tulkens   
Presidente
 

 P.T.C.
Roma, 19 novembre 2008
L’esperto linguistico C1
Rita Pucci